SCADENZA IMPOSTE 2026

PREMESSA

L’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997 riconosce ai contribuenti la possibilità di rateizzare i versamenti relativi al saldo e all’eventuale primo acconto delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 8 del D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. Decreto “Adempimenti”), il numero massimo delle rate mensili è stato elevato da 6 a 7.

L’opzione per la rateazione deve essere esercitata in sede di primo versamento tramite modello F24, indicando, per ciascun codice tributo, il numero della rata versata e il numero complessivo delle rate prescelte. Ad esempio, in caso di pagamento della prima di 7 rate, nel campo “rateazione” dovrà essere riportato “0107”.

Le somme successive alla prima rata sono maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% mensile, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 21 maggio 2009.

La riforma ha inoltre previsto che il pagamento rateale debba concludersi entro il 16 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione.

REGOLE PER I SOGGETTI SOLARI

Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il saldo delle imposte e il primo acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, ovvero entro i termini differiti eventualmente previsti dalla normativa.

In caso di rateazione, il piano ordinario risulta così articolato:

Nel caso di versamento con maggiorazione nel mese di luglio, le scadenze risultano conseguentemente differite.

La nuova formulazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997 stabilisce quindi, in modo espresso, che la rateazione debba completarsi entro il 16 dicembre dello stesso anno.

REGOLE PER I SOGGETTI NON SOLARI

Dubbi interpretativi possono sorgere con riferimento ai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

L’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 dispone infatti che, per i soggetti IRES, il versamento del saldo e della prima rata di acconto debba essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

La seconda rata di acconto, invece, deve essere versata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del medesimo esercizio.

Si ipotizzi una s.r.l. con esercizio:

  • 1° giugno 2025 – 31 maggio 2026;
  • approvazione del bilancio nei termini ordinari.

In tal caso:

  • il saldo IRES/IRAP 2025-2026;
  • il primo acconto 2026-2027;

dovranno essere versati entro il 30 novembre 2026, ossia entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio.

Qualora la società opti per la rateazione ex art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, il pagamento potrà essere suddiviso in un massimo di 7 rate mensili, con completamento entro il 16 maggio 2027.

Per i soggetti “non solari”, infatti, il termine del 16 dicembre deve essere interpretato — in continuità con i chiarimenti forniti dalla circolare n. 51/E del 14 giugno 2002 e dalla risoluzione n. 390/E del 20 dicembre 2002 — come riferito al dodicesimo mese dell’esercizio cui l’imposta si riferisce.

Pertanto, il limite temporale previsto dalla nuova disciplina deve essere adattato alla durata del periodo d’imposta del contribuente.

Resta fermo che il secondo acconto relativo al periodo 2026-2027 dovrà essere versato in unica soluzione entro il 30 aprile 2027, ossia entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio.

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