SISTEMA TS: INVIO DATI CON UN’UNICA SCADENZA ANNUALE

La trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria diventa annuale a partire dalle spese relative al 2025. Lo prevede l’art. 5 del D.Lgs. n. 81/2025 “Correttivo bis” in tema di concordato preventivo e adempimenti tributari, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025 e approdato nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2025. Con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025 cade, pertanto, la precedente scadenza semestrale.

L’obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati di spese sanitarie sostenute dai contribuenti e documentate da fattura (non elettronica), scontrino, ricevuta, è stato previsto dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014. 

L’invio dei dati di spesa è finalizzato alla predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate nella quale sono riportate le spese detraibili.

SOGGETTI INTERESSATI

  • Aziende sanitarie locali (ASL)
  • aziende ospedaliere
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS)
  • policlinici universitari
  • farmacie, pubbliche e private
  • presidi di specialistica ambulatoriale
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
  • altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari
  • le c.d. “parafarmacie”
  • strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN
  • iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico con codice attività primario o secondario 47.78.20 (dal 2022)
  • iscritti agli Albi professionali di infermieri pediatrici (dal 2023)
  • iscritti agli Albi delle professioni sanitarie di: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale, educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario, biologo
  • strutture sanitarie militari

AMBITO OGGETTIVO

L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevuterilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino.

  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti sopra elencati
  • spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici
  • spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE
  • servizi sanitari erogati dalle parafarmacie (es. ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna)
  • spese agevolabili solo a particolari condizioni (ad esempio acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE e assistenza integrativa)
  • altre spese sanitarie
  • spese veterinarie

COME EFFETTUARE L’INVIO

Tramite l’applicazione disponibile sul portale sistemats.it, direttamente o tramite intermediari abilitati

SANZIONI

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione:

  • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997
  • con un massimo di 50.000 euro
  • è ammesso l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso e il codice tributo da utilizzare ai fini del versamento della sanzione ridotta è “8912” (risoluzione n. 22/E/2022).

TERMINE PER L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Per gli anni dal 2021 al 2024 era previsto l’invio semestrale dei dati. Nel dettaglio:

  • l’art. 12 del D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. Decreto “Adempimenti”) aveva previsto a regime, a decorrere dal 2024, la cadenza semestrale di invio: veniva così superato il Decreto MEF 19 ottobre 2020, il quale prevedeva che dal 2024 l’invio diventasse mensile;
  • con D.M. 8 febbraio 2024 si prevedeva che, al pari degli anni precedenti, l’invio avvenisse secondo le seguenti scadenze:
    • entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
    • entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.

Secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 81/2025 a partire dai dati relativi al 2025:

  • cade la scadenza semestrale,
  • si prevede un’unica scadenza annuale di invio.

La deadline non è ancora nota. La norma demanda l’individuazione della scadenza ad un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di prossima emanazione.

Si noti che la commissione Finanze della Camera aveva proposto di fissare il termine di invio per Legge, ma il Governo ha preferito mantenere l’attuale sistema: il ricorso ad un Decreto attuativo permette di coordinare in modo più flessibile la scadenza anno per anno in ragione del calendario della precompilata.

Salvo modifiche eccezionali è tuttavia facile desumere che la scadenza cada a fine gennaio, per cui il primo adempimento con la nuova periodicità si avrà il 31 gennaio 2026.

APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA SECONDO IL CRITERIO DI CASSA

L’art. 7, comma 2-bis del D.M. 19 ottobre 2020 individua con chiarezza il criterio da utilizzare per identificare le spese oggetto dell’invio, che sarà quello “di cassa”. In base a quanto stabilito dal Decreto d0002020101900000, infatti, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si dovrà far riferimento “alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale”.

Sotto il profilo operativo, pertanto, posto che la nuova norma si applica “a partire dai dati relativi all’anno 2025”, andranno comunicate annualmente tutte le spese pagate dal 1° gennaio 2025 in avanti.

Nel caso di pagamenti parziali, le operazioni potranno essere inviate parzialmente per il solo importo pagato, ovvero in un unico invio al momento del pagamento a saldo (se all’interno dello stesso anno solare).



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