SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI
PREMESSA
Nel periodo estivo è prevista la sospensione di alcuni termini fiscali e processuali. In particolare, dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.
Invece, sono sospesi dal 1° al 31 agosto i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario. Inoltre, sempre per tutto il mese di agosto, l’Agenzia delle entrate sospende l’invio di alcune comunicazioni che riguardano gli esiti di controlli, della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché gli inviti all’adempimento (c.d. lettere di compliance).
TERMINI SOSPESI
Durante l’estate, rallentandosi l’attività della pubblica amministrazione a causa delle ferie del personale e per permettere anche ai cittadini di godere di un periodo di riposo, sono state previste alcune sospensioni sia dal punto di vista amministrativo/fiscale che più propriamente procedurale.
In particolare, è possibile individuare tre diverse tipologie di sospensione che operano:
- dal 1° agosto al 4 settembre relativamente ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari;
- dal 1° al 31 agosto per i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario;
- dal 1° al 31 agosto per l’invio, da parte dell’Agenzia delle entrate, di alcune comunicazioni che riguardano gli esiti di controlli, della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché gli inviti all’adempimento (c.d. lettere di compliance).
In base alle norme introdotte, a partire dal 2024, dal decreto di riforma degli adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024) dal 1° al 31 agosto, l’Agenzia delle entrate sospende l’invio di alcune comunicazioni che riguardano gli esiti di controlli, della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché gli inviti all’adempimento (c.d. lettere di compliance).
SOSPENSIONE TERMINI PER ACCERTAMENTO E PAGAMENTO AVVISI BONARI
E’ prevista la sospensione di alcuni termini in materia di accertamento (art. 7-quater, commi 16, 17 e 18, del D.L. n. 193/2016).
In particolare, sono sospesi, dal 1° agosto al 4 settembre:
- i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006);
- i termini previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Per quanto concerne gli avvisi bonari emessi prima del 1° agosto, il temine di 30 giorni per il pagamento dell’avviso bonario rimane sospeso dal 1° agosto al 4 settembre, per ricominciare a decorrere alla fine di tale periodo.
Se invece il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 30 giorni è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre.
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI
Oltre alla sospensione delle attività dell’Amministrazione finanziaria, durante l’estate opera una più generalizzata sospensione dei termini processuali.
In particolare, si prevede che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (art. 1, comma 1, della legge n. 742/1969).
Per quanto riguarda il contenzioso tributario, la pausa estiva incide su tutto il calendario processuale, dal ricorso alla mediazione, dalla costituzione in giudizio alla presentazione di documenti e memorie.
Se uno dei termini sopra elencati cade prima dell’inizio del periodo feriale, si devono conteggiare i giorni fino al 31 luglio, sospendendo però il calcolo dal 1° al 31 agosto e riprendendolo dal 1° settembre in poi.
Se, ad esempio, il contribuente ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento il 18 luglio 2024, l’impugnazione dovrà essere proposta entro il 17 ottobre (i 60 giorni vengono calcolati nel seguente modo: 13 giorni di luglio, 0 giorni ad agosto per via della sospensione, 30 giorni di settembre, 17 giorni di ottobre).
SOSPENSIONE ATTIVITA’ AGENZIA ENTRATE NEI MESI DI AGOSTO E DICEMBRE
Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l’invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 10 del D.Lgs. n. 1/2024):
- comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- inviti all’adempimento di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che recano norme sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo (cosiddette lettere di compliance).
Restano valide:
– la sospensione dei termini per l’accertamento e il pagamento degli avvisi bonari (art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/2016);
– la sospensione per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, D.L. n. 223/2006).