SUPERDEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI: PROROGA 2025 2026 2027
Nella Legge di Bilancio 2025 viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
BENEFICIARI
- società di capitali
- società di persone e soggetti equiparati
- imprese individuali
- esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice
- enti non commerciali (limitatamente ai nuovi assunti nell’esercizio dell’attività commerciale)
Restano fuori, invece, i soggetti non titolari di reddito d’impresa quali, ad esempio, gli imprenditori agricoli e coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale.
Allo stesso modo non hanno la possibilità di accedere all’agevolazione le società e gli enti che siano:
- in liquidazione ordinaria;
- in liquidazione giudiziale;
- in un qualsiasi istituto liquidatore previsto dalla crisi d’impresa.
REQUISITI
- abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- si realizzi un incremento occupazionale (inteso come incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 rispetto al periodo d’imposta precedente).
PERIODO AGEVOLATO
Periodo d’imposta 2025, 2026, 2027 per i soggetti con esercizio “solare”
L’INCREMENTO OCCUPAZIONALE
Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (art. 4, commi 1-4).
LA MAGGIORE DEDUZIONE
Maggiore deduzione del 20% calcolata sul costo del personale per la generalità dei soggetti.
La percentuale sale al 30% nel caso di assunzioni stabili di lavoratori considerati svantaggiati, tra cui giovani, donne, persone con disabilità, e altri gruppi meritevoli di particolare tutela.
La voce di costo sulla quale applicare la maggiorazione del 20/30% è calcolata come minor importo tra i seguenti costi del periodo 2024:
- costo “pieno” dei nuovi assunti a tempo indeterminato;
- incremento, rispetto al periodo precedente, del costo complessivo del personale (voce B.9 CE).
Esempio: Architetto nel 2023 aveva in organico n. 2 dipendenti. Nel 2024 procede ad assumere 1 dipendente a tempo indeterminato, sostenendo una spesa per ulteriori 25.000. Egli dedurrà nella propria Dichiarazione dei redditi, come costo del lavoro ordinario, 125.000 euro e tra i componenti negativi deducibili: 5.000 (20% di 25.000 euro).
CRITERI DI IMPUTAZIONE TEMPORALE
Il costo del personale dipendente va imputato temporalmente
- per le imprese: col principio di competenza (anche per le imprese in contabilità semplificata);
- per i professionisti: col criterio di cassa, ad eccezione del TFR, rilevato per competenza.
LAVORATORI SVANTAGGIATI
- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone con disabilita’ ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate , gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta’ lavorativa in situazioni di difficolta’ familiare,
- le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno
- donne di qualsiasi eta’ con almeno due figli di eta’ minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- gia’ beneficiari del reddito di cittadinanza e che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.