SUPERDEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI: PROROGA 2025 2026 2027

Nella Legge di Bilancio 2025 viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.

BENEFICIARI

  • società di capitali
  • società di persone e soggetti equiparati
  • imprese individuali
  • esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice
  • enti non commerciali (limitatamente ai nuovi assunti nell’esercizio dell’attività commerciale)

Restano fuori, invece, i soggetti non titolari di reddito d’impresa quali, ad esempio, gli imprenditori agricoli e coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale.

Allo stesso modo non hanno la possibilità di accedere all’agevolazione le società e gli enti che siano:

  • in liquidazione ordinaria;
  • in liquidazione giudiziale;
  • in un qualsiasi istituto liquidatore previsto dalla crisi d’impresa.

REQUISITI

  • abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
  • si realizzi un incremento occupazionale (inteso come incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 rispetto al periodo d’imposta precedente).

PERIODO AGEVOLATO

Periodo d’imposta 2025, 2026, 2027 per i soggetti con esercizio “solare”

L’INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (art. 4, commi 1-4).

LA MAGGIORE DEDUZIONE

Maggiore deduzione del 20% calcolata sul costo del personale per la generalità dei soggetti.

La percentuale sale al 30% nel caso di assunzioni stabili di lavoratori considerati svantaggiati, tra cui giovani, donne, persone con disabilità, e altri gruppi meritevoli di particolare tutela.

La voce di costo sulla quale applicare la maggiorazione del 20/30% è calcolata come minor importo tra i seguenti costi del periodo 2024:

  • costo “pieno” dei nuovi assunti a tempo indeterminato;
  • incremento, rispetto al periodo precedente, del costo complessivo del personale (voce B.9 CE).

Esempio: Architetto nel 2023 aveva in organico n. 2 dipendenti. Nel 2024 procede ad assumere 1 dipendente a tempo indeterminato, sostenendo una spesa per ulteriori 25.000. Egli dedurrà nella propria Dichiarazione dei redditi, come costo del lavoro ordinario, 125.000 euro  e tra i componenti negativi deducibili: 5.000 (20% di 25.000 euro).

CRITERI DI IMPUTAZIONE TEMPORALE

Il costo del personale dipendente va imputato temporalmente

  • per le imprese: col principio di competenza (anche per le imprese in contabilità semplificata);
  • per i professionisti: col criterio di cassa, ad eccezione del TFR, rilevato per competenza.

LAVORATORI SVANTAGGIATI

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  • persone con disabilita’ ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate , gli ex degenti di ospedali  psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento  psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta’  lavorativa in situazioni di difficolta’ familiare,
  • le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli  internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno
  • donne di qualsiasi eta’ con almeno due figli di eta’ minore di  diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno  sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti  nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di  cui all’articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018  presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per  cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il  90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media  nazionale;
  •  gia’ beneficiari del reddito di cittadinanza  e che non integrino i requisiti per  l’accesso all’Assegno di inclusione.

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