trasferimenti in Italia di attività economiche – RIDUZIONE TASSAZIONE 50%

PREMESSA

In anni recenti la UE ha ripensato le politiche a sostegno del reshoring con l’obbiettivo, a partire da Strategia Europa 2020, di innalzare il prodotto interno lordo generato dal settore industriale seguendo (o inseguendo) un trend a livello globale. Con una serie di raccomandazioni la Commissione Europea ha suggerito ai singoli Stati membri la necessità di supportare processi di reshoring, di reindustrializzazione e di sviluppo di nuovi cluster industriali, nonché di rivitalizzare quelli già esistenti, nell’ottica di sviluppare competitività anche tramite la vicinanza territoriale tra aziende, che crea legami tecnologici e coordinamenti più solidi.

NORMA

Un pilastro portante del D.Lgs 209/2023 è pertanto rappresentato dall’introduzione, con l’art. 6, di importanti incentivi fiscali per agevolare il reshoring.

Il primo comma prevede che le attività economiche oggetto di “rientro” non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per il 50 per cento del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi”

ATTIVITA’ ECONOMICHE OGGETTO DI INCENTIVO

1) attività di impresa e l’esercizio di arti e professioni in forma associata (non individuale);

2) con decorrenza dall’anno fiscale di “rientro” e nei 5 successivi periodi fiscali;

3) relative ad attività svolte in un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);

3) attività non già svolte in precedenza in Italia nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento;

4) attività registrate con separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile;

5) mantenute in Italia per almeno 5 periodi successivi alla scadenza dell’agevolazione, pena decadenza ex tunc (quindi con recupero, con gli interessi, delle imposte non pagate durante il regime agevolativo dal quale il contribuente è decaduto).

I REQUISITI

Attività di impresa e l’esercizio di arti e professioni in forma associata (non individuale)

Allo scopo di promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche la norma agevolativa prevede che i seguenti soggetti:

  • società italiane o associazioni d’arte e professioni italiane
  • soggetti non residenti

che oggettivamente:

  • rimpatriano aziende o rami d’azienda collocati all’estero
  • collocano in Italia attività precedentemente svolte all’estero

e quindi escludendo pertanto il rientro fiscalmente agevolato:

  • di singoli beni
  • di ciò che non sia considerato attività d’impresa (che richiede una gestione attiva eorganizzata)
  • di holding di partecipazioni che danno luogo soltanto all’esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista, [..] alla percezione di dividendi, semplici frutti della proprietà di un attivo
  • il semplice trasferimento della residenza fiscale in Italia, mantenendo i beni all’estero (visto il significato sociale e occupazionale della norma, e non solamente di recupero di gettito fiscale)
  • di attività non preesistenti all’estero ma semplicemente avviate in Italia

Attività agevolate: svolte in un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e ad attività non già svolte in precedenza in Italia nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento

L’attività potrà essere oggetto di agevolazione se:

  • relativa ad attività esercitate fin dall’inizio all’estero (non UE o SEE), senza limiti temporali
  • relativa ad attività precedentemente svolte in Italia
  • relativa ad attività iniziate nella UE, poi spostata all’esterno (non UE o SEE), senza limiti temporali (secondo l’interpretazione letterale della norma)

TRASFERIMENTO IN ITALIA: MODALITA’

Sempre tenendo conto delle intenzioni del Legislatore (ovvero l’impianto o il ritorno di attività in Italia con conseguente accrescimento della ricchezza non solo “fiscale”), la norma riconosce l’agevolazione senza soffermarsi sulle modalità del trasferimento delle attività. Pertanto l’attività può essere trasferita in qualunque sistema, ivi comprese:

  • operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni, conferimenti)
  • a new-co o società già esistenti

AGEVOLAZIONE

Riduzione al 50% delle imposte sui redditi e Irap gravanti sul reddito di impresa e su quello derivante dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata

È utile ricordare che in Italia la tassazione ordinaria Ires è del 27,5% e Irap del 3,9%.

Pertanto il 50% dei redditi generati dalla (o dalle) attività oggetto di rimpatrio viene sommato (se positivo) ai redditi delle altre attività, non oggetto di agevolazione. Si presume, ma non vi è ancora certezza, che anche il 50% delle perdite generate dovrebbe sommarsi (algebricamente) ai redditi delle altre attività (e sempre che sia previsto dalla normativa cumulare tutte le tipologie di reddito prodotte).

DECORRENZA E DURATA

L’agevolazione decorre per il periodo d’imposta in corso ed è valida per i 5 periodi di imposta successivi.

DECADENZA

Nel caso in cui l’attività agevolata, oggetto di rimpatrio, venga nuovamente delocalizzata all’estero

  • o nel periodo di agevolazione (5 periodi d’imposta + 1)
  • o nei 5 periodi fiscali successivi al termine del periodo agevolato (10 periodi fiscali successivi per le imprese di maggiori dimensioni)

l’agevolazione decade ex tunc, con recupero, con gli interessi, delle imposte non pagate durante il regime agevolativo dal quale il contribuente è decaduto.

VALORI IN INGRESSO

Specularmente quindi i valori fiscali “in ingresso”, sia delle attività che delle passività, saranno determinati in base al citato art. 166 TUIR:

  • in base al valore di mercato, determinato secondo i criteri del transfer pricing, se lo Stato di partenza risulta essere “collaborativo”
  • ruling preventivo ex art. 31-ter dpr 600/73 o minor (per le attività) o maggior (per le passività) importo tra costo di acquisto, valore di bilancio e valore di mercato, se lo Stato di partenza risulta essere “non collaborativo”
  • in base al corrispettivo contrattuale se l’atto di trasferimento sia a titolo oneroso

COME RENDICONTARE TALI ATTIVITA’^

Ai sensi del comma 3, ai fini della determinazione dei redditi agevolabili, il contribuente è tenuto a mantenere separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile. Su questo punto dovranno necessariamente essere pubblicati approfondimenti applicativi.

EXIT TAX

A tal proposito occorre valutare l’aspetto di convenienza fiscale a seconda della provenienza dell’attività oggetto del rimpatrio alla luce della potenziale applicazione della c.d. Exit Tax.

L’exit tax (letteralmente “tassa di uscita”) è un meccanismo di imposizione fiscale che tipicamente si applica quando una società trasferisce la propria residenza fiscale da uno Stato all’altro o, in alcuni ordinamenti, quando vengono spostati beni o funzioni all’estero in modo tale da generare possibili plusvalori latenti che non sarebbero più tassabili nel Paese di partenza.

L’exit tax ha lo scopo di impedire che plusvalenze maturate in uno Stato vadano sottratte a tassazione nel momento in cui una società (o altro soggetto passivo) trasferisce la propria attività altrove.

È importante quindi controllare se nel Paese di origine sia prevista una forma di exit tax dell’attività oggetto di reshoring in quanto il rimpatrio di tali attività potrebbe essere soggetto ad importante imposizione fiscale (certa ed immediata) in luogo di risparmi fiscali futuri ed incerti. E’ altresì importante verificare l’incidenza (o l’inesistenza) di eventuali exit tax così da sfruttare una sorta di “rivalutazione” dei beni oggetto di rimpatrio.

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