TRASFERTE DEI DIPENDENTI – LE NUOVE REGOLE
PREMESSA
La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 81, lett. a) Legge n. 207/2024, reca norme più severe per la deduzione delle spese di trasferta (intracomunale o extracomunale), con effetto a partire dall’esercizio 2025.
Nel dettaglio, la interviene su:
- spese di vitto e alloggio in trasferta;
- spese di viaggio (rimborsi chilometrici)
- e per trasporto effettuato da servizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente).
NOVITA’
Le novità, come sintetizzate di seguito, si applicano sia ai fini IRPEF ed IRES che IRAP:
- con modifica all’art. 51, comma 5, del TUIR, si stabilisce che l’esenzione dalla formazione del reddito dei lavoratori dipendenti dei rimborsi per spese di vitto e alloggio (in caso di trasferte fuori dal territorio comunale) e per trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea (es. Taxi e Ncc) si applica solo se le spese di cui si chiede il rimborso sono pagate dal dipendente con mezzi di pagamento tracciati;
- tutti i rimborsi spese di trasferta effettuati dalle imprese a propri dipendenti, co.co.co. o amministratori sono deducibili solo se le spese risultano pagate con mezzi di pagamento tracciati.
Restano esclusi da obbligo di tracciabilità le spese diverse da quelle sopra elencate. Si tratta ad esempio di spese per:
- trasporto non effettuato dagli autoservizi pubblici non di linea (ferrovia; autobus, tram, metropolitana, ecc.)
- rimborsi chilometrici per quanto attiene il dipendente
- spese non per vitto/alloggio/viaggio/trasporto: colazione al bar, servizio di lavanderia, mance, ecc.
LIMITI QUANTITATIVI
Si evidenzia, infine che nulla cambia per quanto attiene:
- i “limiti quantitativi” previsti dall’art. 95 del TUIR riferiti alle spese di vitto alloggio per le trasferte in Italia (deducibili sempre nel limite giornaliero di € 180,76) o all’estero (deducibili nel limite giornaliero di € 258,23);
- limite di deducibilità dal reddito d’impresa delle spese alberghiere e di ristorazione al 75% del loro ammontare.