RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – A REGIME DAL 2025
La Legge di Bilancio 2025 prevede la stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni (agricoli e edificabili) per i soggetti non imprenditori, riscrivendo in tal senso le disposizioni previste dagli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001.
COSA E’
La rivalutazione di terreni e partecipazioni permette di aggiornare il valore di questi beni rispetto al loro costo iniziale. Grazie a una perizia di stima, il valore contabile viene aumentato per aiutare il contribuente italiano e l’impresa a pagare meno tasse in caso di vendita di un terreno o una partecipazione societaria.
In altre parole, quando cedi una quota societaria a titolo oneroso, il valore ottenuto dalla vendita può superare il valore nominale della quota, generando una plusvalenza che sarà soggetta a tassazione. Se invece adotta la rivalutazione, la cessione della quota non genera alcuna plusvalenza.
AMBITO SOGGETTIVO
- persone fisiche
- società semplici
- enti non commerciali
- associazioni professionali
- soggetti non residenti (non S.O)
AMBITO OGGETTIVO
- Terreni (proprietà, usufrutto, nuda proprietà, diritto di superficie o enfiteusi)
- Partecipazioni, anche quotate (proprietà, usufrutto, nuda proprietà)
CONDIZIONI – i beni devono essere detenuti alla data del 1° gennaio di ciascun anno
PERIZIA DI STIMA – Deve essere redatta una perizia di stima recante il valore normale del bene con riferimento al mese di dicembre dell’anno antecedente al 1° gennaio; la medesima deve essere asseverata entro il 30.11 di ciascun anno
IMPOSTA SOSTITUTIVA – 18% sul valore rivalutato
L’imposta dovuta va versata entro il 30.11 di ciascun anno, alternativamente:
- in unica soluzione
- in 3 rate di pari importo, con applicazione di interessi “fissi” al 3% alle seguenti scadenze
La rivalutazione si considera “perfezionata” col versamento dell’unica rata o della 1° rata.
INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE REDDITI – I dati relativi alla rideterminazione dei valori andranno indicati nel mod. Redditi, rispettivamente:
- nel quadro RM (terreni)
- nel quadro RT (partecipazioni)
L’omessa indicazione (C.M. n. 35/2004 e C.M. n. 1/2013): non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta valida, essendo la stessa perfezionata con il versamento dell’intero importo o della 1° rata (se versamento rateale), ma comporta la sanzione da € 250 a € 2.000 (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997).
ANALISI DI CONVENIENZA – A regime normale, la plusvalenza (corrispettivo di vendita – costo fiscalmente riconosciuto) derivante dalla cessione della partecipazione è tassata al 26%, in luogo del 18% sul valore rivalutato risultante da perizia in caso di rivalutazione della medesima partecipazione. E’ necessario condurre un’approfondita analisi per la verifica della convenienza e per la quantificazione del saving fiscale.
RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI DI PROSSIMA CESSIONE
Nonostante la Corte di Cassazzione, in alcune sentenze, sia di diverso avviso, con circolare Ade n. 16 del 22 aprile 2005 è stato precisato che “il valore rideterminato non può essere utilizzato prima della redazione e del giuramento della perizia in quanto nell’atto deve essere indicato il valore periziato del bene“; tale posizione è stata successivamente ribadita con circolare n. 47 del 24 ottobre 2011, paragrafo 1.2., e circolare n. 1 del 15 febbraio 2013, paragrafo 4.1.
Pertanto si deve procedere dapprima alla redazione ed asseverazione della perizia, e successivamente stipulare l’atto di compravendita. Il pagamento dell’imposta può avvenire anche successivamente ma comunque entro il 30.11