SPESE DI TRASFERTA E DI RAPPRESENTANZA – OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DAL 2025
(Legge di Bilancio 2025 – L. 207/2024; D.Lgs. 192/2024 riforma IRPEF/IRES; DL Fiscale 12 giugno 2025)
PREMESSA E FINALITA’
Dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore nuove disposizioni che impongono l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili ai fini:
- della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti,
- della deducibilità delle spese per imprese e professionisti.
Le misure hanno la finalità di contrastare condotte evasive connesse all’uso del contante, specialmente nei settori della ristorazione e dei servizi di trasporto non di linea.
DECORRENZA
Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i soggetti “solari”).
AMBITO OGGETTIVO – TIPOLOGIE DI SPESA SOGGETTE A TRACCIABILITA’
Le spese interessate sono:
a) Vitto
Ristoranti, bar, catering, somministrazione alimenti e bevande.
b) Alloggio
Hotel, B&B, residence, strutture ricettive.
c) Viaggio e Trasporto – solo servizi non di liena
- Taxi
- NCC
(art. 1 L. 21/1992)
Non rientrano nell’obbligo:
- biglietti aerei
- biglietti ferroviari
- autobus e altri mezzi di linea
(per i quali resta applicabile la disciplina ordinaria).
d) Spese di rappresenzanza
- pranzi/cene/offerte di ospitalità a clienti o potenziali clienti;
- eventi promozionali, inaugurazioni, fiere;
- omaggi natalizi o ricorrenze;
- regalie a clienti/fornitori
- ecc
Sono deducibili solo se pagate in modo tracciabile.
AMBITO OGGETTIVO
1) Dipendenti
Condizione per l’esenzione da tassazione dei rimborsi analitici di vitto, alloggio, taxi/NCC:
- pagamento effettuato con mezzo tracciabile
- documentazione intestata al dipendente o all’azienda.
Se pagate in contanti, la spesa diventa imponibile per il dipendente e indeducibile per l’impresa.
2) Imprese
e spese di vitto, alloggio e taxi/NCC sostenute in trasferta:
- sono deducibili ai fini IRES/IRPEF e IRAP
- solo se pagate con mezzi tracciabili (carta, bonifico, app, ecc.).
Il requisito riguarda sia:
- spese sostenute direttamente dall’impresa,
- rimborsi analitici ai dipendenti,
- rimborsi a lavoratori autonomi.
3) Professionisti
Analogamente:
- le spese di vitto/alloggio e taxi/NCC addebitate al cliente
- i rimborsi analitici di spese sostenute per i propri collaboratori
sono deducibili solo se effettuate con mezzi tracciabili.
SPECIFICHE – SPESE VIAGGI E TRASPORTI
Taxi e NCC – soggette a rtacciabilità: l’obbligo opera solo per autoservizi pubblici non di linea.
Treni, aerei e altri mezzi di linea – fuori dall’obbligo: si applica la disciplina tradizionale, indipendente dalla tracciabilità
Parcheggi – La norma non include espressamente le spese di parcheggio. Tuttavia, in dottrina si auspica che:
- vengano ricondotte nel concetto di “spese di viaggio”,
- così da non erodere il plafond delle spese non documentabili esenti (15,49 € per trasferte in Italia).
AMBITO TERRITORIALE
Interpello n. 188/2025
- Estero → NON è richiesto il pagamento tracciabile ai fini della non imponibilità del rimborso al dipendente.
- Italia → obbligo pieno di pagamento tracciabile.
Limita l’obbligo di tracciabilità esclusivamente alle spese sostenute nel territorio italiano.
SCHEMA RIASSUNTIVO
