LIQUIDAZIONE NASPI ANTICIPATA DAL 2026
COSA E’ LA NASPI
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell’interessato.
A CHI E’ RIVOLTA
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
COME FUNZIONA
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LA NASPI ANTICIPATA
L’ordinamento prevede, accanto all’erogazione mensile ordinaria, la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata della NASpI, quale strumento di incentivo all’autoimprenditorialità.
Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015, il lavoratore avente diritto alla NASpI può richiedere la liquidazione in via anticipata dell’importo complessivo del trattamento spettante e non ancora erogato per:
- l’avvio di un’attività di lavoro autonomo;
- l’avvio di un’impresa individuale;
- la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
La NASpI anticipata non è quindi una “premialità”, ma una trasformazione della prestazione da sostegno al reddito a incentivo all’autoimpiego.
MODALITA’ DI EROGAZIONE NASPI ANTICIPATA
Fino al 2025, la NASpI anticipata veniva erogata in un’unica soluzione, pari all’importo complessivo della prestazione residua non ancora percepita.
Tale modalità consentiva al beneficiario di disporre immediatamente di liquidità per finanziare l’avvio dell’attività autonoma o imprenditoriale.
on la Legge di Bilancio 2026, il legislatore interviene in modo significativo sulla disciplina della NASpI anticipata.
Dal 2026, la NASpI anticipata viene corrisposta come segue:
- prima rata: pari al 70% dell’importo complessivo della prestazione anticipata;
- seconda rata: pari al restante 30%, erogata al termine della durata teorica della NASpI.
La seconda rata del 30% è subordinata a specifiche condizioni temporali e soggettive.
In particolare, viene corrisposta:
- al termine della durata della prestazione, che resta pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni,
- qualora tale termine intervenga prima dei 6 mesi dall’inizio dell’attività, oppure
- non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, nel caso in cui il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente.