ATTENZIONE ALL’ADEGUATA PUBBLICITA’ DI TUTTI GLI “AIUTI DI STATO COVID”
RISULTA MOLTO DIFFICILE INDIVIDUARE TUTTO CIO’ CHE E’ DEFINITO “AIUTO DI STATO”
ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO – La legge prevede che entro il 30 giugno i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa (e, quindi, al deposito del bilancio d’esercizio), la pubblicità in merito agli aiuti di Stato ricevuti debba essere effettuata «(…) sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza».
N.B. Per i soggetti obbligati al deposito del bilancio (es. s.r.l., s.p.a.) l’elenco dei contributi contabilizzati nel bilancio d’esercizio deve essere dettagliato in nota integrativa
REGIME SANZIONATORIO – con effetto dall’1/1/2020, le omissioni
- saranno sanzionate in misura pari all’1% dell’aiuto ricevuto, con un minimo di 2.000 €
- con obbligo di provvedere, entro i 90 giorni alla pubblicizzazione degli aiuti ricevuti,
- ed in caso di ulteriore inadempienza: restituzione integrale del beneficio
SE NON SI POSSIEDE UN SITO INTERNET – Il ministero del lavoro, con una circolare riferita agli enti del Terzo settore, ha ammesso la possibilità che, in mancanza del sito internet, l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza siano eseguiti sulla pagina Facebook del soggetto; si ritiene in un profilo dedicato all’attività che resta comunque a rischio di blocco e senza certezza di rispetto dei termini
ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE – Qualora l’importo degli aiuti ricevuti sia inferire a 10.000 su base annuale non vi è obbligo di pubblicazione. Non risulta chiaro se detto limite debba essere inteso per singolo aiuto o cumulativamente. Nel dubbio molti ritengono che tale limite sia cumulativo, con la conseguenza che si dovranno pubblicare tutti gli aiuti ricevuti