autotrasportatori – credito d’imposta carburante
BENFICIARI
- alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
- esercenti le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
CONTRIBUTO
contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 % della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022
- per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività,
- al netto dell’imposta sul valore aggiunto,
- comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
UTILIZZO CREDITO
Utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.