BONUS UNDER 35 – CONTRIBUTO ECONOMICO PER AVVIO ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

Con la Circolare 28 novembre 2025, n. 148 e il Messaggio del 1° dicembre 2025, n. 3633 (mess2025120103633), l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in ordine alla previsione di cui all’articolo 21, comma 3 , del D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024 , in materia di contributo economico pari a 500 euro mensili a favore delle imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica da persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età.   

REQUISITI SOGGETTIVI

Possono chiedere l’incentivo economico in argomento i soggetti che

  • abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025
  • nei settori indicati dalla normativa

e che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, posseggono contestualmente i seguenti requisiti:

  • età anagrafica inferiore a 35 anni;
  • stato di disoccupazione.

Verifica stato di disoccupazione

  • ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego.
  • ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

ATTIVITA’ AMMESSE AL CONTRIBUTO

Secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1, del decreto attuativo sono ammesse all’incentivo economico le attività intraprese nei settori a 2 digit indicati dalla stessa Circolare INPS n. 148/2025 ed appartenenti ai seguenti settori:

  • Attività manifatturiere;
  • Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
  • Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
  • Costruzioni;
  • Trasporto e magazzinaggio;
  • Servizi di informazione e comunicazione;
  • Attività professionali, scientifiche e tecniche;
  • Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;
  • Istruzione;
  • Sanità e assistenza sociale;
  • Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;
  • Altre attività di servizi.

CONTRIBUTO E DECORRENZA

L’incentivo di cui all’articolo 21, comma 3 , del Decreto Coesione è costituito da un

  • contributo economico di importo pari a 500 euro mensili
  • per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.
  • riconosciuto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda
  • erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

Esclusivamente in fase di prima applicazione delle disposizioni in argomento, nella sola ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025, data di pubblicazione del decreto attuativo.

PRECISAZIONI

Ai fini della corretta percezione del contributo in argomento, si precisa che:

  • l’attività imprenditoriale, con le caratteristiche utili all’ammissione alla misura come illustrate nei precedenti paragrafi, deve persistere per tutto il periodo di godimento del beneficio;
  • laddove l’attività sia svolta in forma societaria, il richiedente percettore del contributo deve fare parte dell’assetto societario per tutto il periodo di durata del beneficio. In caso di cessione delle quote societarie, il contributo può essere legittimamente percepito solo fino alla data di cessione di tali quote;
  • le spese, attestate con periodicità annuale dall’impresa beneficiaria, devono essere effettivamente sostenute e rispondere ai requisiti di ammissibilità di cui alla normativa di riferimento.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati devono inoltrare all’Istituto, in modalità esclusivamente telematica, apposita domanda contenente le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, di quella di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese
  • appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo;
  • dati anagrafici e lo stato occupazionale del soggetto richiedente posseduti alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.

L’erogazione del contributo, liquidato annualmente in forma anticipata tramite pagamento diretto da parte dell’Istituto, è subordinata altresì alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell’attività imprenditoriale avviata, da verificare con le modalità previste dalla normativa vigente all’atto di ciascun pagamento.

La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione dall’Istituto sul proprio sito internet, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; successivamente all’autenticazione con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) è necessario selezionare “Incentivo Decreto Coesione”.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’articolo 6, comma 5, del decreto attuativo, prevede che la domanda deve essere trasmessa, a pena di decadenza,

  • entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale
  • o entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo se successivo.

La medesima disposizione prevede altresì che, ai fini della decorrenza del predetto termine di 30 giorni, per avvio dell’attività deve intendersi la data di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al D.L. n. 7/2007.

AIUTO DI STATO

In considerazione della natura del contributo in trattazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvede entro i termini previsti dalla normativa di riferimento a registrare l’incentivo nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato

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