certificazione soa & BONUS IMMOBILI
OBBLIGO – Il DL 21/2022, entrato in vigore il 21.05.2022, prevede l’obbligo di certificazione SOA ai fini degli incentivi fiscali cd. Bonus Immobili, dal 01.01.2023 per:
- le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto
- le imprese subappaltatrici, in caso di contratto di subappalto
LIMITE LAVORI – limite di € 516.000 (al netto dell’iva) calcolato riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto
AMBITO ABBLICATIVO – tutti i Bonus immobili (sia Superbonus che Bonus ordinari) ad eccezione del “bonus acquisto case antisismiche”
ESCLUSIONI – L’obbligo di attestazione non si applica ai:
- lavori già in corso di esecuzione al 21.05.2022
- ai contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore al 21.05.2022, aventi data certa
DEROGA – fino al 30.06.2023, le imprese possono attestare, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA
AMBITO TEMPORALE
1) Lavori già in corso di esecuzione o contratti di appalto/subappalto stipulati ante 21.05.2022: non è mai richiesta la Soa nemmeno dopo il 01.07.2023
2) Lavori già in corso di esecuzione o contratti di appalto/subappalto stipulati fra il 21.05.2022 e il 31.12.2022: la necessità di avere la SOA sussiste nel caso in cui i lavori si protraggono oltre il 31.12.2022
3) Contratti d’appalto/subappalto stipulati dal 01.01.2023 al 30.06.2023 con imprese che hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio SOA:
- per le spese sostenute fino al 30.06.2023 la detrazione o opzione è ammessa, anche qualora l’impresa non ottenga l’attestazione SOA richiesta
- per le spese sostenute a decorrere dal 01.07.2023 la detrazione o opzione è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione SOA.