COMUNICAZIONE PREVENTIVA SPESE 2024 2025 SUPERBONUS
PREMESSA
Pubblicato sul sito del Governo il D.P.C.M. 17 settembre 2024 , che definisce il contenuto, le modalità e i termini delle informazioni da trasmettere all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e per interventi di efficientamento antisismico.
Si ricorda infatti che è stata introdotta una nuova comunicazione che deve essere trasmessa per comunicare le spese sostenute nel 2024 (e anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
SOGGETTI TENUTI ALLA NUOVA COMUNICAZIONE
- coloro che al 31.12.2023 non hanno concluso i lavori superbonus e che entro la stessa data avevano presentato la CILA-s, di cui all’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- coloro che presentano i suddetti documenti (CILA-s o permesso di costruire) dall’1.1.2024.
MODALITA’ D’INVIO
I soggetti obbligati trasmettono, rispettivamente, all’ENEA e al “Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche” (di seguito “PNCS”), le informazioni e le relative variazioni esclusivamente per il tramite dei professionisti.
I professionisti abilitati trasmettono le informazioni sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative applicabili, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, a chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.
I tecnici abilitati, che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni sono tenuti a inviare all’ENEA anche le informazioni sopra citate.
La comunicazione è effettuata mediante l’invio dell’asseverazione di cui all’articolo 119 , comma 13, lettera a), del D.L. n. 34/2020, ed è parte integrante della stessa asseverazione.
Le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. 17 settembre 2024 includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, conforme all’allegato 1 del D.P.C.M.
I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico trasmettono al PNCS le informazioni elencate.
La sezione aggiuntiva non è richiesta per le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del D.P.C.M. e relative a interventi soggetti all’obbligo della comunicazione.
DATI DA COMUNICARE
Sia nel caso in cui gli interventi che danno diritto al superbonus consistano nella riqualificazione energetica degli edifici (art. 119 , commi 1-3, del D.L. n. 34/2020), sia nel caso di interventi antisismici che danno diritto al superbonus (art. 119 , comma 4, del D.L. n. 34/2020), le informazioni da comunicare, nel primo caso all’ENEA e nel secondo al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” (gestito dal Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri), saranno le seguenti:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 ;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese.
TERMINI DI COMUNICAZIONE
Le informazioni relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119 , comma 13, lettera a), del D.L. n. 34/2020, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 4, del decreto in commento.
Le informazioni relative agli interventi antisismici che non hanno concluso i lavori entro il 31 dicembre 2023 o che sono stati avviati nel corso del 2024, sono trasmesse al PNCS con le modalità stabilite dal presente decreto e dai relativi allegati entro i termini perentori di seguito indicati:
- 31ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;
- entro 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.
REGIME SANZIONATORIO
La nuova norma prevede espressamente che l’omessa trasmissione dei dati comporti l’applicazione della sanzione amministrativa di 10.000 euro. La sanzione però verrà richiesta soltanto nei casi in cui CILA-s o permesso di costruire siano stati presentati ante 30.3.2024 (data di entrata in vigore del D.L. 29 marzo 2024 n. 39).
Quando, invece, CILA-s o permesso di costruire sono presentati a partire dal 30.3.2024, non sarà applicata alcuna sanzione, ma l’omesso adempimento comporterà la decadenza dall’agevolazione fiscale senza alcuna possibilità di poter aderire all’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012.
Molta attenzione dovrà essere posta ai termini di trasmissione, anche perché l’ultima parte del comma 5, art. 3, D.L. 29 marzo 2024 n. 39 specifica che, in relazione a questo adempimento formale, così come in relazione alle comunicazioni di opzione di sconto o cessione di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, non è applicabile l’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012.