concordato preventivo biennale al via
PREMESSA
L’art. 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111 ha previsto l’introduzione del nuovo concordato preventivo biennale destinato ai contribuenti di minori dimensioni, avvenuta con il D.Lgs. n. 13/2024:
DEFINIZIONE
Il Concordato Preventivo Biennale (c.d. CPB) è un “accordo” con il Fisco che permette, per un biennio, di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate.
Con l’istituto del concordato preventivo biennale è possibile determinare, previo accordo tra singolo contribuente e Agenzia delle entrate il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
SOGGETTI BENEFICIARI
Soggetti di minore dimensione titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, intendendo per tali:
- soggetti che applicano gli ISA, ossia soggetti con ricavi e compensi pari o inferiore a 5.164.569,00 €
- contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Le disposizioni non eseguono alcuna distinzione in relazione alla forma giuridica del contribuente, con la conseguenza che possono aderire al concordato:
- soggetti IRPEF, quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati, di cui all’art. 5 TUIR;
- soggetti IRES, come le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali sebbene, in tale ultimo caso, in presenza e limitatamente alle attività commerciali eventualmente esercitate.
Con particolare riferimento alle società di persone e ai soggetti alle stesse assimilati, di cui all’art. 5 del medesimo Testo unico, nonché alle società di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli art. 115 e 116 dek TUIR, la valutazione dei requisiti deve necessariamente essere effettuata con riferimento al soggetto collettivo ma, in caso di adesione, il rispetto della proposta si deve estendere ai soci o agli associati, i quali dovranno dichiarare la quota di reddito concordato che verrà a loro imputata per effetto dell’applicazione del “principio di trasparenza”.
Si ricorda, inoltre, che possono accedere al concordato preventivo biennale soltanto i soggetti “che svolgono attività nel territorio dello Stato”.
N.B. A differenza delle prime bozze del provvedimento, non è più presente il requisito dell’alta affidabilità fiscale (punteggio ISA pari almeno a 8).
SOGGETTI ESCLUSI
- soggetti a cui non sono applicabili né gli ISA
- contribuenti che “potenzialmente” sarebbero soggetti alla disciplina ISA ma che concretamente la disapplicano, per effetto di una causa di esclusione
- contribuenti in regime di vantaggio, di cui al D.L. n. 98/2011 (cd. “regime dei minimi”)
L’adesione è pertanto esclusa anche per i contribuenti per i quali gli ISA non risultano applicabili; tra queste esclusioni si riscontrano anche quelle indicate dal comma 6 del citato art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 per inizio attività, cessazione attività, ammontare dei ricavi e/o compensi superiori a euro 5.164.569,00 e che si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
IL PRIMO BIENNIO DI APPLICAZIONE
Il primo biennio di applicazione è il 2024-2025, con la conseguenza che se l’adesione è effettuata nel corso del 2024, i redditi proposti dall’Agenzia delle entrate riguarderanno i periodi d’imposta 2024-2025.
Per i soggetti forfettari la misura in via sperimentale è valida solo per una annualità, ovvero per il solo 2024.
Allo scadere del periodo di vigenza del concordato per il primo biennio di applicazione, l’Agenzia delle entrate formulerà una nuova proposta con riferimento al biennio successivo (quindi, scaduto il biennio 2024/2025, la proposta si riferirà al biennio 2026/2027) sempre che il contribuente sia nella condizione di rispettare i requisiti di accesso e non si siano concretizzate cause di esclusione.
I REQUISITI PER ACCEDERE
I criteri di accesso sono principalmente tre:
- Assenza di debiti fiscali di rilevante entità nei confronti dell’Erario;
- Regolare presentazione della dichiarazione dei redditi;
- Assenza di condanne per reati fiscali, societari o di riciclaggio/autoriciclaggio.
CAUSE DI ESCLUSIONE
1) Hanno debiti tributari complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
La condizione per l’accesso deve essere valutata per i debiti maturati “con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta” con la conseguenza che i debiti che ostano all’adesione sono quelli che risultano da atti definitivi nel periodo d’imposta precedente all’applicazione.
L’adesione è consentita se, entro il termine per l’accettazione della proposta che in prima applicazione è il 15/10/2024, il contribuente ha estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati. I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro
È, quindi, sancito che i contribuenti che intendono aderire al concordato preventivo, con riferimento al periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023 per il primo periodo di applicazione), non devono avere debiti tributari e, prima della scadenza del termine per l’adesione all’accordo (31 ottobre 2024, sempre nel caso di prima applicazione), devono aver provveduto alla relativa estinzione (anche con una rateazione) dei debiti tributari d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000,00 euro.
2) Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni precedenti
Il concordato preventivo biennale è inapplicabile nel caso in cui il contribuente non abbia adempiuto all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato. Con riferimento al primo periodo di applicazione, in particolare al biennio 2024-2025, si rende necessario aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023.
3) Condanna per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 74/2000
Sulla base delle disposizioni contenute nella lett. b), comma 1 del medesimo art. 11 del D.Lgs. n. 13/2024, non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti che sono stati condannati per uno dei seguenti reati commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato ovvero per:
- reati tributari, di cui al D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o mediante altri artifici, dichiarazione infedele od omessa, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte);
- false comunicazioni sociali, di cui al citato art. 2621 c.c.;
- riciclaggio, di cui all’art. 648-bis c.p.;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all’art. 648-ter c.p.;
- autoriciclaggio, di cui all’art. 648-ter1 c.p.
Per il primo biennio di applicazione del concordato (2024-2025), la causa di esclusione è da ritenersi operativa
4) Inizio attività nel periodo d’imposta 2023
I contribuenti che iniziano l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del concordato preventivo biennale non possono accedere al nuovo istituto.
Si evidenzia, inoltre, che i contribuenti che adottano il regime forfetario, non possono accedere al concordato se hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, ai sensi del comma 1 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 13/2024, con la conseguenza che il contribuente che ha iniziato l’attività nel 2023, applicando il regime forfetario, non potrà accedere al concordato preventivo biennale relativamente al periodo d’imposta 2024.
Si ritiene, invece, non rilevante il cambio di attività nel periodo d’imposta precedente a quello di adesione, rispetto agli anni precedenti, tale da determinare l’applicazione di un diverso coefficiente di redditività anche se, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 32 del D.Lgs. n. 13/2024, tale situazione porta alla cessazione dell’accordo con il Fisco.
in caso di condanne per reati commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.
5) Operazioni straordinarie e Modifica compagine sociale
Si esclude l’adesione al concordato preventivo biennale per le società o gli enti che nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (2024) hanno
- eseguito operazioni di natura straordinaria come fusioni, scissioni, conferimenti o
- se soggetti trasparenti (società o entri di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986), hanno modificato la compagine sociale
Si evidenzia che le dette situazioni sono da ritenere irrilevanti se compiute nell’anno precedente la validità del patto.
Con riferimento al biennio 2024-2025, quindi, le operazioni straordinarie indicate costituiscono una causa di esclusione, se si realizzano nel 2024, ai sensi della lett. b-quater), del comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 13/2024 o una causa di cessazione, se si realizzano nel 2025, ai sensi della lett. b-ter) del comma 1 dell’art. 21 del medesimo provvedimento.
Una modifica della compagine sociale realizzata nel 2023 non inficia la validità del patto con il Fisco per il biennio 2024/2025, ma se l’operazione avviene nel corso del prossimo anno (2025), il soggetto collettivo che ha aderito al concordato entro il 31 ottobre 2024 decade dall’accordo nel 2025, dovendo ritenere valido lo stesso per il 2024.
6) Altre cause di esclusione
- conseguimento di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla formazione della base imponibile nel periodo precedente nella misura superiore al 40% del reddito di impresa o di lavoro autonomo
- adesione al regime forfetario per il primo periodo oggetto di concordato
IL CALENDARIO E LA PROPOSTA
Fase 1 – Messa a disposizione da parte dell’Ade di procedure informatiche di ausilio
Entro l’1.4 di ciascun anno, l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato.
Per il 2024, i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15.6.
Fase 2 – Invio dati per la definizione della proposta
Utilizzando i predetti programmi informatici il contribuente invia i dati all’Agenzia per la definizione della proposta di concordato.
Fase 3 – Formulazione della proposta
L’Agenzia elabora e comunica la proposta entro il quinto giorno quinto giorno successivo a quello di invio da parte del contribuente dei dati.
Fase 4 – Adesione / diniego alla proposta
Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30.6 (termine per il versamento delle imposte sui redditi / Irap).
Per il primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 31.10 (termine di presentazione del mod. Redditi 2024).
TERMINI PER L’ADESIONE
Il comma 3 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 13/2024, come novellato dalla lett. b), comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 108/2024 (decreto correttivo), a regime, ha stabilito che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio o entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Per il primo anno di applicazione (2024), però, l’adesione è prevista in coincidenza con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (REDDITI 2024) come indicato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 1/2024; si tratta, per i soggetti solari, del 31 ottobre 2024.
EFFETTI DELL’ ACCETTAZIONE
Il contribuente è obbligato a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato, sui quali pagare le aliquote ordinarie delle imposte.
L’accettazione della proposta da parte di società di persone ed dei soggetti ad esse assimilate, quali, ad esempio, le associazioni professionali, nonché alle società di capitali trasparenti, obbliga al rispetto della stessa i soci o gli associati.
FLAT TAX
Soggetti Isa
Possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (flat tax) sul maggior reddito concordato, rispetto a quello dichairato nel periodo precedente alla proposta. La Flat tax applicabile è pari a:
- soggetti con punteggi Isa pari o superiore a 8: 10%
- soggetti con punteggi Isa compresi tra 6 e 8: 12%
- soggetti con punteggi Isa inferiore a 6: 15%
Esempio: attività di commercio al dettaglio di abbigliamento (soggetto ISA);
- Periodo d’imposta 2023 reddito € 38.000 – ISA 8,5
- Reddito 2023 rettificato per proposta CPB € 36.200
- Redditi concordati: 2024 € 37.600 – 2025 € 39.390
- Differenza: 2024 € 1.400 (37600 – 36200) – 2025 € 3.190 (39390 – 36200)
- Flat tax 10% per il 2024 € 140 e per il 2025 € 319
- In caso di rinnovo del CPB per il biennio successivo (2026 -2027) il reddito 2025 da prendere a riferimento sarà quello effettivo rettificato.
Soggetti forfettari
L’imposta sostitutiva è pari al 10% (3% per le nuove attività) del reddito eccedente rispetto a quello dichiarato nel precedente periodo d’imposta
Esempio: Forfetario commerciante ambulante di alimentari e bevande;
- Reddito 2023 € 24.000 aliquota 15% coeff. Di redditività 40% (Ricavi € 60k)
- Reddito concordato 2024 € 24.900 (CPB per il solo 2024)
- Differenza € 900 (24900 – 24000) flat tax 10% € 90
- Nel caso di rinnovo del CPB, il reddito da utilizza per la proposta di concordatosarà quello relativo al periodo d’imposta 2024 (effettivamente determinato come il 40% dei ricavi)
MODALITA’ DI ACCETTAZIONE
L’accettazione dal parte del contribuente del Concordato preventivo biennale passa a tutti gli effetti attraverso il modello Redditi; tale percorso però è diversificato a seconda del regime fiscale applicato dal contribuente, infatti:
- i soggetti ISA: dovranno compilare un apposito modello, che è parte integrante dei modelli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario: compileranno la nuova sezione VI del quadro LM del modello Redditi PF 2024, denominata appunto “Concordato Preventivo regime forfetario”.
ADEMPIMENTI
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, il contribuente è tenuto:
- agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
- alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l’applicazione degli ISA.
RINNOVO DEL CONCORDATO
Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire
EFFETTI DEL CONCORDATO
Ai fini redditi
Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
Ai fini Inps e Casse private
Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi non rilevano ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.
In tema contributivo si evidenzia, però, che l’A.D.E.P.P. (Associazione degli Enti Previdenziali Privati) ha precisato, con inserimento sul proprio sito istituzionale, che: “il concordato previsto dal D.Lgs. n. 13/2024 non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi cui sono assoggettati i propri iscritti. (…) la disposizione di cui l’art. 30 del citato Decreto, se applicata alle Casse, si rivelerebbe lesiva dell’autonomia gestionale, organizzativa e contabile di cui all’art. 2, comma 1, del D.lgs. 509/94 anche in virtù della circostanza che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio di lungo periodo mediante l’adozione di provvedimenti coerenti con gli equilibri di bilancio, come anche sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7/2017“
Ai fini Iva
Si evidenzia che l’adesione al concordato non ha alcun effetto ai fini IVA, con la conseguenza che si rende applicabile la disciplina ordinaria in tutte le fattispecie e che, durante il periodo di efficacia del concordato, permangono anche gli ordinari obblighi relativamente alla tenuta delle scritture contabili e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Ai fini Isa
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto, previsti dall’ articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
In sostanza aderire al CPB equivale al punteggio Isa massimo
DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI
L’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.
Per l’anno d’imposta 2024, poiché l’eventuale adesione al concordato preventivo potrà es-sere espressa dopo il termine previsto per il versamento del primo acconto imposte 2024 il versamento degli acconti dovrà avvenire come segue:
- il primo acconto imposte sarà calcolato sulla base “storica” del reddito dichiarato per l’anno di imposta 2023;
- la seconda rata sarà calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI
Per la spettanza di dertazioni, deduzioni o altre agevolazioni anche non fiscali e per l’Isee conta il reddito effettivo e non quello concordato.
La regola della rilevanza del reddito concordato trova un’importante eccezione all’art. 35, comma 2, del D. Lgs. 13/2024 dove si legge che “Agli effetti del presente decreto, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 10”
Secondo la norma appena citata, per il modello ISEE, anno di riferimento 2024, non verranno modificate le regole di calcolo per i titolari di partita IVA che aderiranno al concordato preventivo biennale. Nel calcolo del reddito di riferimento si terrà conto di quello effettivamente incassato nel corso dell’anno e non di quello concordato.
Il riferimento al reddito effettivo anziché al reddito concordato eviterà distorsioni nell’accesso ai benefici e provvidenze pubbliche per il tramite dell’ISEE. Infatti:
- quando il reddito oggetto di concordato preventivo biennale è inferiore rispetto al reddito effettivo, il calcolo del modello ISEE avrebbe consentito l’accesso a benefici non spettanti;
- quando il reddito determinato in sede di concordato è superiore rispetto a quello effettivo, il calcolo del modello ISEE avrebbe escluso dai benefici soggetti che ne avrebbero avuto diritto tenendo conto della reale situazione economica del periodo di riferimento.
Lo stesso principio vale per quanto concerne le deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni di natura fiscale e non, quando vengono determinate in ragione del reddito.
Il reddito concordato sulla base dell’accordo tra Agenzia delle Entrate e contribuente sarà rilevante esclusivamente con riferimento alla determinazione delle imposte dovute
CESSAZIONE CONCORDATO
Il concordato preventivo cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni
- in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del MEF, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato
- il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA;
- il contribuente cessa l’attività
Eventi di natura eccezionale che determinano la cessazione del concordato
Si evidenzia che il comma 2 dell’art. 19 e il comma 2 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 13/2024 dispongono che, in presenza di circostanze eccezionali, come individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
Eventi di natura eccezionale che determinano la riduzione del reddito proposto
L’art. 5 del D.M. 14 giugno 2024 (soggetti ISA), tra gli eventi di natura eccezionale, che determinano una riduzione del reddito e del valore della produzione netta proposti per il 2024, evidenzia i seguenti:
- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell’unica azienda;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
I citati eventi eccezionali, con le sole eccezioni della liquidazione e dell’affitto d’azienda determinano una riduzione del reddito e del valore della produzione proposti per il 2024 e, di conseguenza, si applica una riduzione così determinata:
- del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- del 20%, se la sospensione dell’attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- del 30%, con una sospensione dell’attività superiore a 120 giorni.
Gli eventi straordinari che consentono le citate riduzioni devono verificarsi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato
DECADENZA DEL CONCORDATO
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:
- a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’in-deducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi di-chiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità (si veda più avanti);
- a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le infor-mazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avve-nuta l’accettazione della proposta di concordato;
- sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli co-municati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- ricorre una delle ipotesi di esclusione dal concordato o il contribuente presenta debiti tributari;
- è omesso il versamento delle imposte dovute a seguito della adesione al concor-dato preventivo biennale.
- le violazioni constatate che integrano le fattispecie di reati tributari, di cui al D.Lgs. n. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all’ammissione all’istituto;
- la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA (di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;