contabilità di magazzino – limiti ed adempimenti
Sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:
- ricavi 5.164.000,00 euro;
- rimanenze finali 1.100.000 euro.
L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori
Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite
- delle merci, dei semilavorati, dei prodotti finiti nonché delle materie prime
- e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati,
- degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti,
- delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi,
- nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione
Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese.
Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d’imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.