CONTRIBUTO BIS – AGENZIE VIAGGIO E TOUR OPERATOR

REQUISITI SOGGETTIVI – Sono ammessi ai contributi le agenzie di viaggio e i tour operator, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2 , del D.M. 12 agosto 2020, n. 403, costituite entro il 28 febbraio 2020, ovvero:

  • codici Ateco: 79.11 e 79.12
  • essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso
  • essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento
  • essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa

IMPORTO DEL CONTRIBUTO – Differenza tra valore di fatturato medio mensile, del periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 e 01.01.2020 al 30.06.2021 moltiplicato per le seguenti percentuali:

  • 30% – se fatturato 2019 non superiore a 400.000 €
  • 10% – se fatturato 2019 non superiore a 1.000.000 €
  • 20% – se fatturato 2019 non superiore a 50.000.000 €
  • 5% – se fatturato 2019 superiore a 50.000.000 €

ATTENZIONE

  • Tale contributo è riconosciuto al netto di eventuali altri ristori già concessi per lo stesso periodo, e comunque nella misura minima di 10.000 €
  • I contributi sono riconosciuti a condizione che l’importo complessivo ristorato non superi la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020
  • I contributi sono assegnati in via prioritaria a chi non ha presentato un’istanza di contributo ai sensi dell’art. 4 del Decreto Dirigenziale 15.09.2020  (Contributo Agenzie Viaggi 1)

Le modalità di presentazione dell’istanza saranno indicate attraverso un apposito provvedimento

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