CONTRIBUTO BIS – AGENZIE VIAGGIO E TOUR OPERATOR
REQUISITI SOGGETTIVI – Sono ammessi ai contributi le agenzie di viaggio e i tour operator, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2 , del D.M. 12 agosto 2020, n. 403, costituite entro il 28 febbraio 2020, ovvero:
- codici Ateco: 79.11 e 79.12
- essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso
- essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento
- essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa
IMPORTO DEL CONTRIBUTO – Differenza tra valore di fatturato medio mensile, del periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 e 01.01.2020 al 30.06.2021 moltiplicato per le seguenti percentuali:
- 30% – se fatturato 2019 non superiore a 400.000 €
- 10% – se fatturato 2019 non superiore a 1.000.000 €
- 20% – se fatturato 2019 non superiore a 50.000.000 €
- 5% – se fatturato 2019 superiore a 50.000.000 €
ATTENZIONE
- Tale contributo è riconosciuto al netto di eventuali altri ristori già concessi per lo stesso periodo, e comunque nella misura minima di 10.000 €
- I contributi sono riconosciuti a condizione che l’importo complessivo ristorato non superi la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020
- I contributi sono assegnati in via prioritaria a chi non ha presentato un’istanza di contributo ai sensi dell’art. 4 del Decreto Dirigenziale 15.09.2020 (Contributo Agenzie Viaggi 1)
Le modalità di presentazione dell’istanza saranno indicate attraverso un apposito provvedimento