credito d’imposta 5.0 – i crediti & gli adempimenti
PREMESSA
Il Piano Transizione 5.0 è volto a sostenere tutte le imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in territorio italiano nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. Pertanto, si punta a incentivare la trasformazione green e digitale delle imprese attraverso un nuovo credito d’imposta per gli investimenti che comportino un risparmio energetico.
BENEFICIARI
tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente:
- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa;
purché, negli anni 2024 e 2025 effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
REQUISITO
Requisiti base alternativi:
- A) Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva (di qui in avanti “consumi effettivi”) deve essere non inferiore a 3%
- B) Riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento (di qui in avanti “consumi del processo target”) deve essere non inferiore a 5%.
Requisiti per maggiori percentuali di credito
Al fine di incentivare una maggiore riduzione dei consumi, sono individuate 3 Classi, alle quali corrispondono le seguenti percentuali di riduzione:
- Classe I: riduzione dei consumi effettivi almeno del 3%, riduzione dei consumi del processo target almeno del 5%;
- Classe II: riduzione dei consumi effettivi almeno del 6%, riduzione dei consumi del processo target almeno del 10%;
- Classe III: riduzione dei consumi effettivi almeno del 10%, riduzione dei consumi del processo target almeno del 15%.
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, e’ calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito e’ calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto in corso di pubblicazione.
CREDITO 5.0
L’agevolazione consiste in un Credito di imposta di aliquota variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di stabilimento o di processo produttivo.
Il credito di imposta va calcolato a “scaglioni” come per il credito di imposta industria 4.0, considerando il singolo anno di investimento.
CLASSE I
- Investimenti entro €2,5 milioni: 35%
- Investimenti superiori a €2,5 milioni ed entro €10 milioni: 15%
- Investimenti superiori a €10 milioni ed entro €50 milioni: 5%
CLASSE II
- Investimenti entro €2,5 milioni: 40%
- Investimenti superiori a €2,5 milioni ed entro €10 milioni: 20%
- Investimenti superiori a €10 milioni ed entro €50 milioni: 10%
CLASSE III
- Investimenti entro €2,5 milioni: 45%
- Investimenti superiori a €2,5 milioni ed entro €10 milioni: 25%
- Investimenti superiori a €10 milioni ed entro €50 milioni: 15%
L’AMBITO TEMPORALE
I crediti d’imposta 5.0 spettano per gli investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025.
Ne consegue che i nuovi crediti d’imposta sono applicabili agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.
Per il piano transizione 5.0 gli investimenti dovranno essere completati tassativamente entro il 31 dicembre 2025, mentre per il piano transizione 4.0 gli investimenti potranno essere completati entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
SPESE AGEVOALTE
Beni Materiali e Immateriali 4.0
Beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Altri beni
a) Software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che
- Garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata;
- Introducono meccanismi di efficienza energetica;
b) Software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai beni indicati alla lettera a).
c) Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
Sono agevolabili gli investimenti in beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse. In riferimento all’acquisto di moduli fotovoltaici, questi devono essere prodotti all’interno di Stati Membri dell’Unione Europea e avere le seguenti caratteristiche:
- un’efficienza a livello di modulo pari almeno al 21,5%;
- un’efficienza a livello di cella pari almeno al 23,4%;
- essere composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE e avere un’efficienza di cella pari almeno al 24%.
Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e al 140% del loro costo.
Formazione
Le spese per la formazione sono ammissibili nel limite del 10% degli investimenti complessivamente ammissibili e nel limite massimo di € 300.000.
- Spese di personale relative ai formatori;
- Costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione;
- Costi di servizi di consulenza direttamente connessi ai progetti di formazione;
- Spese di personale relative ai partecipanti alla formazione.
Le ultime due spese agevolate citate (Autoproduzione e Formazione) sono agevolabili per progetti di importo superiore a 40.000 €, che conseguono una riduzione dei consumi energetici almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato.
ADEMPIMENTI & ULTERIORI REQUISITI
Comunicazione ex ante ed ex post
Per accedere al beneficio le imprese sono tenute a presentare in via telematica, attraverso un modello standardizzato messo a disposizione dal GSE, esclusivamente la documentazione ex ante sulla riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolati, unitamente alla comunicazione riguardante la descrizione del progetto e il relativo costo.
L’impresa, infine, dovrà comunicare il completamento dell’investimento ed il conseguimento dell’obiettivo di risparmio energetico conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e corredare tale comunicazione di apposita certificazione ex post rilasciata da soggetto abilitato.
Certificazione riduzione consumi energetici
L’accesso al contributo è subordinato alla presentazione di certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente che attesta:
- ex ante: la riduzione dei consumi energetici conseguiti tramite gli investimenti;
- ex post: l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla valutazione ex ante.
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per l’ottenimento delle certificazioni sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo massimo di €10.000.
Soggetti preposti al rilascio:
- esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 1133;
- Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- altri soggetti abilitati: certificatori in possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, da individuare nel DM attuativo.
Certificazione revisore
Inoltre, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le sole imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere a tale obbligo sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo massimo di €5.000.
Soggetti preposti al rilascio:
- per le Srl o Spa soggette all’obbligo di revisione contabile: dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (revisore unico/società di revisione o sindaco unico/collegio sindacale);
- in tutti gli altri casi: a scelta dell’impresa, da parte di un revisore legale dei conti (“attivo”) oppure da una società di revisione
Rispetto normativa sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva
Inoltre, per le imprese ammesse al credito d’imposta, la concessione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
MODALITA’ DI UTILIZZO CREDITO
Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24.
L’ammontare non ancora utilizzato al 31 dicembre 2025 può essere utilizzato successivamente in 5 quote annuali di pari importo
CUMULABILITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA
Per espressa previsione normativa, i crediti d’imposta 5.0 non sono cumulabili con:
- il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’art. 1, comma 1051, della Legge di Bilancio 2021;
- altre agevolazioni finanziati con fondi europei;
- il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’art. 16, D.L. n. 124/2023.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto.
RECAPTURE
Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonche’ in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta e’ corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.