CREDITO R&S – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA E A CONSUNTIVO
SOGGETTI BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio italiano, indipendentemente dalla loro natura giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione, regime contabile e sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
ATTIVITA’ E SPESE AMMISSIBILI
Attività ammissibili
- Attività di Ricerca fondamentale, Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale
- Innovazione Tecnologica
- Innovazione Tecnologica per la transizione Green e Innovazione Digitale
- Design e Ideazione Estetica
Spese ammissibili
Si veda pagina dedicata Mise
CREDITO D’IMPOSTA
A) Attività di Ricerca fondamentale, Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale
- Anno 2022: 20%, nel limite annuale di 4 mln €
- Anni 2023 – 2031: 10%, nel limite annuale di 5 mln €
B) Innovazione Tecnologica
finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati
- Anni 2022 – 2023: 10%, nel limite annuale di 2 mln €
- Anni 2024 – 2025: 5%, nel limite annuale di 2 mln €
C) Innovazione Tecnologica per la transizione Green e Innovazione Digitale
finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0
- Anno 2022: 15%, con limite di 2 mln €
- Anno 2023: 10%, con limite di 4 mln €
- Anni 2024 – 2025: 5%, con limite annuale di 4 mln €
D) Design e Ideazione Estetica
finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti,…)
- Anni 2022 – 2023: 10%, nel limite annuale di 2 mln €
- Anni 2024 – 2025: 5%, nel limite annuale di 2 mln €
UTILIZZO CREDITO
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili
GLI ULTERIORI REQUISITI E DOCUMENTI OBBLIGATORI
Relazione tecnica
Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività..
Certificazione contabile
E’ volta a verificare l’effettivo sostenimento delle spese e che deve essere posta in essere dal soggetto incarico della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e versamento contributi
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Comunicazione preventiva e a consuntivo
Si veda il paragrafo seguente
COMUNICAZIONE PREVENTIVA E A CONSUNTIVO
Come disposto dal c.d. “Decreto Salvi Conti”, al fine di usufruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e R&S è richiesta la presentazione di una comunicazione preventiva (ex ante) nonchè consuntiva (ex post) dei dati riferiti ai predetti investimenti.
La comunicazione “costituisce presupposto per la fruizione” dei predetti crediti d’imposta in compensazione nel mod. F24.
L’obbligo di comunicazione ex ante scatta, secondo la formulazione normativa (non particolarmente chiara), per gli investimenti che «si intendono effettuare» dal 30 marzo 2024. È da ritenere che la comunicazione ex ante debba effettuarsi, a partire dalla suddetta data, prima di concludere il contratto con il fornitore (investimenti 4.0) o di avviare un progetto di R&S.
Al completamento dell’investimento (o delle attività di ricerca) che era stato comunicato ex ante, l’impresa dovrà trasmettere una seconda comunicazione per aggiornare e rendicontare gli importi già indicati.
Il contenuto della comunicazione
- l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024),
- la presunta ripartizione negli anni del credito
- e la relativa fruizione.
I MODELLI DI COMUNICAZIONE
I modelli di comunicazione
- sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE).
- vanno firmati digitalmente e inviato tramite PEC all’indirizzo transizione4@pec.gse.it
- il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.
È esclusa la possibilità di stampare e compilare la modulistica per poi trasmetterla scansionata provvista di firma olografa
L’oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:
- nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”;
- nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”.
PERIODO DI REALIZZAZIONE: COME DATA DI INIZIO COSA INDICARE?
Non è dato di sapere, in ottica 4.0 il periodo di realizzazione potrebbe essere quello dal quale ci si impegna giuridicamente, quindi ad esempio firma del contratto (attendere per l’invio del modello la prima fattura è probabilmente troppo tardivo).
QUANTO FARE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA?
Comunicazione preventiva: deve essere fatta prima della firma dell’ordine di acquisto (documento giuridicamente vincolante all’acquisto) come si fa con la Sabatini? O può essere fatta a posteriori?
Non c’è certezza; Assonime indica come ragionevole l’invio della comunicazione dopo un congruo termine dal momento in cui viene effettuato l’ordine. Anche l’invio entro un congruo termine dalla stipula del contratto è un parametro ragionevole.
Inoltre, dato che il comma 4 dell’art. 1 del Decreto direttoriale recita:
Il modello di comunicazione di cui al comma 2 è trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
letteralmente sembrerebbe che:
- NON sia possa procedere con l’ordine, prima dell’invio della comunicazione preventiva;
- NON sia possa farsi consegnare il bene prima dell’invio del modello.
L’invio della comunicazione entro un congruo termine dalla stipula del contratto, è un parametro ragionevole.
LA COMUNICAZIONE PER GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI FINO AL 30.04.2024
La comunicazione ex post riguarda anche gli importi degli investimenti 4.0 (ma non anche delle attività di R&S) «relativi» al 2023 (dovrebbero essere gli investimenti effettuati in tale anno ai sensi dell’articolo 109 del Tuir) e i relativi crediti di imposta maturati e non ancora compensati al 30 marzo 2024. Anche per tali crediti la comunicazione è condizione di compensabilità; la mancata comunicazione blocca l’utilizzo dei tax credit nel modello F24.
Nello specifico:
- Beni prenotati nel 2022 e consegnati nel 2023. interconnessi nel 2023: vanno considerati come beni targati 2022, quindi non necessitano di comunicazione preventiva, ma esclusivamente di quella consuntiva (se inviata quella vecchia, è sufficiente questa).
- Beni interamente 2023 di cui ho è stato inviato il modello vecchio: Per gli investimenti dall’1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 il Decreto prevede l’invio della comunicazione a consuntivo, con il nuovo modello. Quindi prudenzialmente va inviata anche quella su nuovo modello
CASISTICHE OBBLIGHI COMUNICATIVI
I CORRETTI PASSI DA SEGUIRE
Le imprese che intendono effettuare investimenti in R&S devono pertanto seguire i seguenti step:
- Individuazione dell’investimento e delle spese da sostenere
- Sottoscrizione del preventivo / ordine di fornitura
- Comunicazione preventiva delle spese da sostenere (antecedente o contestuale all’ordine)
- Sostenimento delle spese
- Comunicazione a consuntivo
- Relazione tecnica
- Certificazione contabile
- Utilizzo credito