DEDUCIBILITA’ DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2026

NOVITA’

La Legge di Bilancio 2026 ha aggiornato il regime fiscale della previdenza complementare, innalzando il limite di deducibilità dei contributi a 5.300 euro annui. Il presente contributo illustra le novità introdotte, con particolare attenzione alle regole operative per la determinazione del plafond ordinario e delle maggiorazioni previste per i lavoratori di prima occupazione.

IL PLAFOND DI DEDICIBILITA’ ORDINARIO

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Ai sensi di tale ultimo articolo (cfr. comma 4), tali contributi sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a:

  • 5.164,57 euro, fino al periodo d’imposta 2025;
  • 5.300,00 euro, a decorrere dal periodo d’imposta 2026 (cfr. art. 1, comma 201, Legge di Bilancio 2026).

Il suddetto limite è unico e il calcolo della soglia deve includere sia i contributi versati direttamente dal lavoratore che quelli versati dal datore di lavoro o committente, ivi compresi i contributi versati a “fondi interni aziendali” (art. 105 TUIR e circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E). Rimane invece escluso dal plafond il conferimento del TFR.

Salvo quanto previsto per i lavoratori di prima occupazione (si veda sotto), l’eventuale parte di deduzione non utilizzata non può essere riportata agli anni successivi.
Pertanto, in caso di versamenti inferiori al limite massimo deducibile, l’ammontare residuo si perde

DEROGHE E REGOLE SPECIFICHE

1) LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

La Legge di Bilancio 2026 interviene anche sulla norma che disciplina l’incremento del plafond di deducibilità per i lavoratori di prima occupazione, allineando il testo alla nuova soglia “ordinaria” (cfr. art. 8, comma 6, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026).

In deroga alla regola generale per cui le deduzioni non fruite sono perse, per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007 e non iscritti a quella data ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, è previsto un meccanismo di conservazione e recupero della deduzione non fruita.

In sintesi, se nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari i versamenti sono stati inferiori al limite ordinario (5.164,57 euro fino al 2025 e 5.300 euro dal 2026), il contribuente può beneficiare, dal 6° anno e per i successivi 20, di una deduzione maggiorata pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni ma non versati, fino ad un importo non superiore alla metà dei predetti limiti annui “ordinari”.

In sostanza:

  • per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 ed entro il dicembre 2020, i contributi non versati nei primi 5 anni di partecipazione al fondo complementare, sono deducibili fino all’importo massimo di 7.746,68 euro annui (5.164,57 + 2.582,29);
  • per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2021, i contributi non versati nei primi 5 anni di partecipazione al fondo complementare, sono deducibili:
    1. fino all’importo massimo di 7.746,68 euro annui (5.164,57 + 2.582,29), per quelli riferiti ai periodi fino al 2025;
    2. fino all’importo massimo di 7.950 euro annui (5.300 + 2.650), per quelli riferiti ai periodi dal 2026 in poi.

2) FAMILIARI A CARICO

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’art. 12 del TUIR (familiari fiscalmente a carico), spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando il limite complessivo ordinario. In altri termini, la deduzione spetta prioritariamente al familiare titolare della posizione, se capiente. Per la parte da questi non dedotta, l’onere è deducibile dal soggetto di cui il titolare è a carico, fermo restando il limite complessivo di 5.300 euro (valido dal 2026).

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