DETRAZIONI D’IMPOSTA PER LAVORATORI DIPENDENTI E RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE 2025

DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

Confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d’imposta 2024.

Di conseguenza significa che è ampliata la “no tax area” per i redditi fino a 8.500 €.

RIDUZIONE CUNEO FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI

Si prevedono disposizioni di favore per i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (esclusi i titolari di redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR) per la riduzione del cuneo fiscale che si baserà sul riconoscimento da parte del sostituto d’imposta di un:

  • bonus per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
  • ulteriore detrazione per chi ha un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro.

A) BONUS PER REDDITI NON SUPERIORI AD € 20.000

Il bonus è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la % del:

  • 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  • 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
  • 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

B) ULTEIORE DETRAZIONE PER REDDITI COMPRESI TRA 20.001 € E 40.000 €

L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:

  • 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;
  • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

MODALITA’ DI EROGAZIONE

E’ previsto che i sostituti d’imposta riconoscano in via automatica i benefici all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.

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