DL “SEMPLIFICAZIONI” – NUOVE REGOLE PER IL SUPERBONUS 110%
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)
Si prevede che gli interventi per l’efficientamento energetico e antisismico, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione d’inizio lavori asseverata, di cui all’art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001. Nella CILA:
- sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967
- non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo in conformità alla modulistica unica standardizzata adottata ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126
La decadenza dal beneficio fiscale previsto all’art. 49 del D.P.R. n. 380/2001 opera nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA
- interventi realizzati in difformità dalla CILA
- assenza dell’attestazione dei dati
- non corrispondenza al vero delle attestazioni
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Viene stabilito che la detrazione al 110% si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendendo, così, anche a questo tipo di interventi, le agevolazioni già previste in materia di efficientamento energetico.