DL “SEMPLIFICAZIONI” – NUOVE REGOLE PER IL SUPERBONUS 110%

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)

Si prevede che gli interventi per l’efficientamento energetico e antisismico, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione d’inizio lavori asseverata, di cui all’art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001.  Nella CILA:

  • sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967
  • non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo in conformità alla modulistica unica standardizzata adottata ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126

La decadenza dal beneficio fiscale previsto all’art. 49 del D.P.R. n. 380/2001 opera nei seguenti casi:

  1. mancata presentazione della CILA
  2. interventi realizzati in difformità dalla CILA
  3. assenza dell’attestazione dei dati
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Viene stabilito che la detrazione al 110% si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendendo, così, anche a questo tipo di interventi, le agevolazioni già previste in materia di efficientamento energetico.

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