FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO

PREMESSA

Il finanziamento soci continua a rappresentare uno strumento centrale di sostegno della liquidità aziendale, ma richiede una gestione tecnica molto attenta, sia sul piano civilistico sia su quello fiscale. La corretta qualificazione degli apporti (finanziamenti o versamenti in conto capitale o a copertura perdite) incide infatti direttamente sulla rappresentazione in bilancio, sulle regole di rimborso e sul trattamento tributario di interessi ed eventuali imposte indirette.

PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

In bilancio occorre distinguere tra versamenti acquisiti definitivamente al patrimonio netto (in A VI “Altre riserve”) e veri e propri finanziamenti soggetti a restituzione, da iscrivere tra i “Debiti verso soci per finanziamenti”.

L’art. 46 del TUIR introduce una presunzione legale relativa in forza della quale le somme versate dai soci si considerano date a mutuo e, quindi, presumibilmente fruttifere, salvo prova contraria desumibile da clausole statutarie, da un contratto scritto o da idonea evidenza in bilancio. Operativamente, è spesso preferibile utilizzare corrispondenza commerciale (lettere, e-mail) anziché verbali assembleari, per evitare l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 3%. La Cassazione (nn. 3839 e 3841/2023) ha ritenuto che l’enunciazione di un contratto verbale di finanziamento soci non comporta l’applicazione dell’imposta di registro del 3% qualora esso sia usato per la conversione in capitale sociale.

Particolare rilievo assume la clausola di postergazione ex art. 2467 c.c., che subordina il rimborso del finanziamento soci al soddisfacimento degli altri creditori quando il prestito è stato concesso in condizioni di sottocapitalizzazione o squilibrio patrimoniale.

La norma, in particolare, fa riferimento a:

  • eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto”;
  • situazione finanziaria nella quale sarebbe stato più ragionevole un conferimento.

PRESUPPOSTI DEL FINANZIAMENTO SOCI

Le S.r.l. possono essere finanziate dai soci nel rispetto delle previsioni di cui al Provvedimento della Banca d’Italia del 08.11.2016: pertanto, se lo prevede lo statuto della società, è possibile la raccolta di risparmio solo presso i soggetti che

  • rivestono la qualifica di socio da almeno 3 mesi
  • detengono una partecipazione pari ad almeno il 2% del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato

Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste.

LA FORMALIZZAZIONE

Il contratto di finanziamento non richiede però la forma scritta: l’unico caso in cui, effettivamente, le disposizioni civilistiche impongono la forma scritta è rappresentato dalla previsione di un tasso di interesse superiore al tasso legale.

La forma scritta è consigliata in considerazione delle disposizioni fiscali nonché quelle di antiriciclaggio.

  • Da un punto di vista fiscale vi è, in assenza di contratto scritto, una presunzione di onerosità del finanziamento
  • Da un punto di vista antiriciclaggio relativamente alla circolazione del contante, nel caso in cui i versamenti siano effettuati in contanti e in più tranches, in quanto l’operazione potrebbe essere qualificata come “artificiosamente frazionata”

LE FORMA SCRITTA

Si può ricorrere alternativamente a:

  • Scrittura privata di un contratto di finanziamento: è dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale pari al 3%
  • Scambio di corrispondenza con data certa: è prevista solo in caso d’uso, con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro

Stante quanto appena precisato pare quindi evidente la convenienza a ricorrere alla stipula del contratto per corrispondenza ( ricordando comunque che l’imposta di registro è dovuta nel caso in cui il contratto sia successivamente richiamato in un altro atto soggetto a registrazione stipulato tra le stesse parti.).

Nello scambio di corrispondenza dovranno essere riportati tutti gli elementi essenziali alla base del finanziamento: motivazione, importo, data di erogazione, importo, presenza o meno di interessi, modalità e tempi di restituzione.

LA DELIBERA ASSEMBLEARE

La delibera assembleare di assunzione del finanziamento infruttifero può coadiuvare la procedura, ma non può essere considerata procedura di per se sostitutiva dello scambio di corrispondenza predetto.

PROCEDURA DA ATTUARE

Pertanto, l’iter procedurale da attuare è il seguente:

  1. Richiesta da parte della società ai soci di finanziamento
  2. Risposta da parte dei soci
  3. Verbale assemblea

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