FLAT TAX INCREMENTALE 2023 PER P.IVA INDIVIDUALI E AUTONOMI
PREMESSA
L’art. 1, co. 55 della Legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), prevede una interessante forma di agevolazione per le partite Iva individuali che non applicano il regime forfettario (ex Legge n. 190/14).
LA FLAT TAX
Chi sceglie la flat tax applica un’aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
Si tratta in pratica di una “tassa piatta” applicabile sulla quota di reddito d’impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.
Il debito della flat tax non può essere rateizzato.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al regime in esame i seguenti soggetti:
- persone fisiche esercenti attività d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato;
- imprenditori agricoli individuali di cui agli artt. 56, comma 5 e 56-bis, TUIR limitatamente ai redditi d’impresa da indicare nel quadro RD del mod. REDDITI PF;
- imprese familiari / aziende coniugali non gestite in forma societaria, limitatamente al titolare dell’impresa stessa;
- lavoratori autonomi
L’Agenzia delle Entrate, nella citata Circolare n. 18/E ha inoltre chiarito che non è necessario che l’attività sia stata esercitata per l’intero triennio 2020-2022, ritenendo che:
- possono accedere all’agevolazione in esame i soggetti che hanno esercitato l’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento;
- in caso di inizio dell’attività successivamente all’1.1.2020, il raffronto per individuare il maggior reddito va fatto:
– ragguagliando all’intero anno il reddito derivante dall’attività esercitata per una frazione dell’anno;
– confrontando il predetto dato con i redditi del triennio.
SOGGETTI ESCLUSI
- i redditi prodotti dalle società di persone / capitali “trasparenti” imputati ai soci;
- i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata imputati ai singoli associati;
- i contribuenti forfetari, fatto salvo il caso di fuoriuscita dal regime nel 2023 per il superamento del limite dei ricavi / compensi di € 100.000 nel corso dell’anno. Diversamente, l’applicazione del regime in esame non è preclusa nel caso in cui in uno / più anni del triennio 2020-2022 il contribuente abbia adottato il regime forfetario / dei minimi. In tal caso il relativo reddito (desumibile dal quadro LM) va considerato per la verifica del maggior reddito del triennio;
- i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2023, considerata l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale in assenza dei dati relativi al triennio precedente.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO INCREMENTALE
Per determinare la quota assoggettata alla “Flat tax incrementale” è necessario:
- individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
- individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022 e maggiorare tale importo della c.d. franchigia del 5%;
- calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il maggior reddito incrementato.
In caso di reddito negativo, la perdita è irrilevante e quindi, in presenza di un parametro di confronto rispetto al 2023 negativo, l’intero reddito 2023 risulta agevolato (nel limite massimo di € 40.000).
La differenza tra reddito 2023 e maggior reddito incrementato, nel limite di € 40.000, costituisce la quota di reddito assoggettabile all’imposta sostitutiva del 15%.
L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.
ACCONTI 2024
La flat tax incrementale è regolata dalla Legge 197/2022 e, allo stato attuale, opera esclusivamente per il periodo di imposta 2023.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva sulla porzione di reddito sottoposta a flat tax incrementale non rileva ai fini del calcolo degli acconti d’imposta per l’anno fiscale 2024: gli acconti devono essere calcolati utilizzando come ammontare dell’imposta di riferimento l’importo che sarebbe stata dovuta se nell’anno fiscale 2023 non fosse stata disponibile la flat tax incrementale.
LA CONVENIENZA DELLA FLAT TAX
La Flat Tax è sempre ed in ogni caso inferiore all’aliquota Irpef più bassa del 23% oltre relative addizionali regionali e comunali.
La convenienza è tanto maggiore quando:
- si supera lo scaglione più elevato del 43% di IRPEF (sopra i 50mila euro), anche in relazione al fatto che la flat tax esonera dal versamento delle addizionali IRPEF.
- il reddito consente di determinare una base imponibile vicina al tetto massimo consentito di 40mila euro