IRES PREMIALE 2025
DEFINIZIONE
Il D.M. 8 agosto 2025, emanato dal MEF e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025, introduce una riduzione selettiva dell’aliquota IRES per stimolare investimenti in beni strumentali innovativi e favorire la crescita occupazionale delle imprese italiane.
RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA IRES
Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024, l’aliquota IRES è ridotta di 4 punti percentuali rispetto a quella prevista dall’art. 77 del TUIR
AMBITO SOGGETTIVO
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- le Società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione residenti;
- gli Enti commerciali residenti;
- le Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
- gli Enti non commerciali limitatamente al reddito d’impresa da attività commerciale.
Sono esclusi dalla riduzione dell’aliquota IRES, le società e gli enti che:
- nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari;
- nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata.
Questa delimitazione è finalizzata a concentrare il vantaggio sulle imprese strutturate e solide.
CONDIZIONI DI ACCESSO
- Accantonamento degli utili: almeno l’80% dell’utile 2024 deve andare a una riserva,
- Riserva non distribuibile: la riserva deve essere non distribuibile e destinata a finalità di crescita aziendale. Questa condizione mira a favorire la patrimonializzazione delle imprese e reinvestimenti produttivi
- Investimenti qualificati in Beni strumentali: almeno il 30% di tale utile (comunque non meno del 24% dell’utile 2023) va destinato a investimenti qualificati
- Base e Incremento occupazionale: il beneficio fiscale spetta solo alle aziende che mantengono stabile la base occupazionale rispetto alla media degli ultimi 3 anni e realizzano un aumento di almeno l’1% dei lavoratori a tempo indeterminato (almeno 1 persona), senza ricorso alla CIG, salvo casi specifici
Utili accantonati
- destinare l’80% degli utili d’esercizio 2024 a riserva, anche per copertura perdite o destinazione a capitale;
- impiegare almeno il 30% di tali utili accantonati (minimo 24% degli utili 2023 e non inferiore a 20mila euro) in investimenti in beni strumentali Transizione 4.0 e 5.0 tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026
Investimenti ammessi e rilevanti
Tipologia beni
- beni materiali e immateriali Industria 4.0, materiali e immateriali nuovi indicati nelle tabelle di Industry 4.0 (allegati A e B della L. n. 232/2016) ,
- nonché beni energetici secondo il piano Transizione 5.0 (D.L.n. 19/2024 e L. n. 56/2024 ), a condizione che portino a una riduzione documentabile dei consumi energetici (minimo 3% a livello impresa o 5% sui processi coinvolti).
Gli investimenti devono essere realizzati tra il 1° gennaio 2025 e il termine della dichiarazione dei redditi relativa al periodo agevolato.
L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:
- 30% dell’utile accantonato, ai sensi dell’articolo 4;
- 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
- 20.000 euro
Base e Incremento occupazionale
- Unità lavorative annuali (ULA): mantenere un numero di ULA pari o superiore alla media del triennio precedente.
- Nuove assunzioni: incrementare l’occupazione di almeno l’1% con contratti a tempo indeterminato (almeno una nuova assunzione).
- Ulteriori vincoli: nessun ricorso alla cassa integrazione guadagni nel 2024.
CAUSE DI DECADENZA
Il beneficio viene revocato se:
- la quota di utile accantonata (netta delle perdite) viene distribuita entro il secondo esercizio successivo al 2024;
- i beni agevolati sono dismessi, ceduti o delocalizzati all’estero entro 5 anni dall’acquisto, salvo sostituzione con beni analoghi o superiori.