LE PRINCIPALI MISURE DEL “DECRETO SOSTEGNI BIS”
È stato approvato in via definitiva il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri il decreto “Sostegni-bis”, contenente ulteriori misure di aiuto a favore di imprese e professionisti. In tale contesto si segnalano in particolare il riconoscimento di ulteriori contributi a fondo perduto, con l’introduzione di un meccanismo perequativo, l’estensione del credito d’imposta su locazioni ed affitti e alcuni interventi in materia di tributi locali. Importanti anche le misure introdotte in materia di riscossione, con l’ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle, e le modifiche apportate alla disciplina relativa al tax credit beni strumentali.
Si analizzeranno di seguito:
- Contributi, Indennità e Crediti d’imposta
- Fisco e Sospensione versamenti
- Lavoro e Detassazione
CONTRIBUTI, INDENNITA’ E CREDITI D’IMPOSTA
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – art. 1
PRIMO FONDO PERDUTO
Beneficiari
Fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che:
- hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto
- che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo a fondo perduto art. 1 Dl “Sostegni 1”
- e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
Misura del contributo
Il contributo spetta nella misura del 100% del contributo previsto dal art. 1 Dl “Sostegni 1”
Istanza
Non è necessario presentare un’ulteriore istanza
Erogazione
Resta la stessa già scelta in precedenza (erogazione diretta sul conto oppure sotto forma di credito d’imposta).
È prevista l’erogazione diretta ed automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate
SECONDO FONDO PERDUTO
Ambito di applicazione
In alternativa è previsto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento (2019) che abbiano i seguenti requisiti:
- ricavi non superiori ai 10 milioni di euro
- fatturato medio mensile 01.04.2020 – 31.03.2021 < di almeno il 30% rispetto al 01.04.2019 – 31.03.2020
Misura del contributo
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dei periodi di cui al punto precedente.
Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. Sostegni 1
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. Sostegni 1
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
In entrambi i casi l’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro
Esclusioni
- soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto
- soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 01.01.2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra
- gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir
- gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir
Istanza
Dovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021
Norme attuative
Saranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate
NORMA DI RACCORDO FRA I DUE CONTRIBUTI
La norma prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 Dl “Sostegni 1”, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Fondo perduto 1), possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Fondo perduto 2) e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate
Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all’istanza del contribuente
TERZO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Beneficiari
È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. In particolare:
- soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir
- soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir
- soggetti con compensi di cui all’art. 54, comma 1, Tuir
- non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (2019)
Condizione
Peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Esclusioni
- soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto
- enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir
- soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir
Misura del contributo
L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del:
- Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
- Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104)
- Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)
- Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172)
- Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
- Decreto “Sostegni-bis) (art. 1, commi da 1 a 3)
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro
Istanza
Dovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
L’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
Norme attuative
Saranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.
ATTIVITA’ ECONOMICHE TEMPORANEMENTE CHIUSE – art. 2
Previsti contributi a favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura
- per almeno 4 mesi
- nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e la data di conversione del decreto “Sostegni-bis”.
Seguirà un decreto ministeriale attuativo entro 30 giorni
CREDITO d’IMPOSTA LOCAZIONI e AFFITTI – art. 4
Beneficiari
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019), nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
Arco temporale
Canoni di locazione da gennaio 2021 a maggio 2021
Misura del credito
- 60%dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo
- 30 % dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.
Condizione
Ammontare medio mensile del fatturato del periodo compreso tra il 01.04.2020 – 31.03.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2019 – 31.03.2020.
Tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Rispetto al bonus previsto dal Dl “rilancio” cambiano quindi i requisiti del calo del fatturato che dovrà essere pari almeno al 30% su un arco temporale più lungo, e non del 50% nel mese di competenza del canone di locazione rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.
Imprese Turistico-ricettive, Agenzie viaggio e Tour Operator
Proroga fino al 31.07.2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda Si prevede infatti la modifica dell’art. 28 del decreto “Rilancio”
Per tale categoria di soggetti, rimangono validi i requisiti previsti dal Dl “rilancio”, ovvero la riduzione del 50% nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019, indipendentemente dal volume di affari.
CREDITO D’IMPOSTA SETTORI TESSILE, MODA ed ACCESSORI – art. 8
Estesi al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 gli incentivi previsti per i settori tessile, moda ed accessori dall’art. 48-bis del D.L.19 maggio 2020, n. 34.
Beneficiari: soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).
Caratteristiche dell’agevolazione: credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti al 2020. Il credito d’imposta è applicato sul valore dell’eccedenza.
Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del D.Lgs 27/01/2010, n. 39.
Seguirà Decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 20 giorni.
ARTIGIANI e COMMERCIANTI – DIFFERIMENTO VERSAMENTI CONTRIBUTIVI – art. 47
Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti, con scadenza il 17.05.2021 può essere effettuato entro il 20.08.2021, senza alcuna maggiorazione
TAX CREDIT BENI STRUMENTALI – art. 20
Oltre quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2021, per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), effettuati a decorrere dal 16.11.2020 al 31.12.2021, il credito d’imposta “beni strumentali” spettante ai soggetti con un volume di ricavi p compensi superiore ai 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Per il recupero del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali si passa da tre ad un anno, quindi anche per chi supera il limite di 5 milioni di euro di ricavi e compensi.
TAX CREDIT VACANZE – art. 7
Il tax credit vacanze è esteso alle spese relative ad agenzie di viaggi e tour operator (art. 176, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34). Il bonus vacanze potrà essere utilizzato anche nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator, oltre agli hotel, agli agriturismi e ai b&b.
Art. 176 Dl “Rilancio”
Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito a favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a 40mila euro, da utilizzare per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive.
Importo
l credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. L’importo del credito diminuisce per nuclei familiari più ristretti: è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Modalità di utilizzo
- nella misura del 80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta,
- e per il 20 per cento in forma di detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
TAX CREDIT SANIFICAZIONE ed ADEGUAMENTO AMBIENTI di LAVORO – art. 32
Credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.
Beneficiari
- Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni
- Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
Vi rientrano anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4 , del D.L. n. 34/2020
Spese ammesse
- Sanificazione ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
- Somministrazione tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative
- Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea
- Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
- Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
INVESTIMENTI PUBBLICITARI a FAVORE di SOCIETÀ ed ASSOCIAZIONI SPORTIVE – art. 10
Esteso al 2021 il credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati a decorrere dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2021 da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di società ed associazioni sportive dilettantistiche.
La misura fu introdotta dall’art. 81 del decreto “Agosto”. Al riguardo si precisa quanto segue:
- l’investimento in campagne pubblicitarie oggetto del credito d’imposta dev’essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (relativi al periodo d’imposta 2019), comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
- le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;
- sono esclusi dal beneficio gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.
TAX CREDIT EDITORIA – art. 66
Credito d’imposta per distribuzione testate edite
Alle imprese editrici di quotidiani e periodici
- he stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa,
- in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali,
è riconosciuto un credito d’imposta fino al 30% della spesa sostenuta nel 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Seguirà un decreto del Presidente del Consiglio
Il credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’art. 2, commi 1 e 2, della Legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70.
Credito d’imposta acquisto carta
Per il 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta nel 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
Estensione all’anno 2021 della percentuale incrementata di forfettizzazione della resa
Come per l’anno 2020 (ex Dl “Rilancio”), per l’anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% (in luogo dell’80%) per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
PMI – PROROGA MORATORIA – GARANZIE – artt. 13 e 15
Prorogata al 31.12.2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria.
Previa comunicazione delle imprese già ammesse alla misura, da far pervenire entro il 15.06.2021, le imprese beneficiarie della misura godranno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, di una proroga fino al 31.12.2021.
La moratoria spetta alle micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori, ed ai ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali) (il chiarimento è arrivato con una faq del Ministero in data 22 marzo). La moratoria è ammessa per:
- aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020 o, se successivi, al 17 marzo, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2021
- prestiti non rateali che hanno scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 vengono prorogati i contratti, insieme ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre giugno 2021 alle stesse condizioni
- mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing resta sospeso fino al 31 dicembre 2021 ma solo per la quota capitale per le rate dei prestiti che scadono tra luglio e dicembre 2021.
Prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace (Garanzia Sace, PMI, e prestiti fino a 30.000 €)
INDENNITÀ PER I COLLABORATORI SPORTIVI – art. 44
La società Sport e Salute s.p.a. eroga, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, un’indennità complessiva determinata come segue:
- ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 € annui, spetta la somma complessiva di 1.600 €;
- ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 € annui, spetta la somma complessiva di 1.070 €;
- ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad 4.000 € annui, spetta la somma complessiva di 540 €
- L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori:
di altro reddito da lavoro; - del reddito di cittadinanza;
- del reddito di emergenza;
- dei trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica.
Ai fini dell’erogazione delle indennità, i lavoratori sono tenuti ad autocertificare, per ciascuna mensilità, la persistenza dei presupposti e delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento del beneficio.
A tal fine, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.
MISURE IN FAVORE DELL’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE – art. 63
Garanzia dello Stato fino all’80% del mutuo
Questi giovani potranno accedere al Fondo di garanzia per la prima casa. La percentuale di copertura della garanzia passa dal 50 all’80% dei finanziamenti richiesti per l’accensione di un mutuo.
Le domande per accedere alla garanzia dello Stato potranno essere presentate fino al 30 giugno 2022 dagli under 36 con un Isee sotto i 30.000 euro.
Stop imposte di registro fino al 30 giugno 2022
Fino al 30 giugno dell’anno prossimo gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro annui.
Credito di imposta sull’Iva corrisposta per l’acquisto
Per questi atti relativi a cessioni soggette a Iva è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito di imposta può altresì essere utilizzato in compensazione (Dlgs 241/97). Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
Esenzione dell’imposta sostitutiva su bollo e ipoteche
Il decreto Sostegni bis prevede infine che i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti dal decreto e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata allo stesso siano esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (l’imposta è dello 0,25 per cento).
FISCO & SOSPENSIONE VERSAMENTI
CARTELLE – SOSPENSIONE VERSAMENTI – art. 9
Proroga al 30.06.2021 della sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31.07.2021). Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si prevede quindi che il termine della sospensione, fissato allo scorso 30.04.2021 dal DL Sostegni 1, sia prorogato di due mesi.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Agente della riscossione nel periodo dal 01.05.2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.
COMPENSAZIONI, RIMBORSI – LIMITE – art. 22
Per il 2021 è stato elevato a 2 milioni di euro il limite di cui all’art. 34, comma 1 , primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001).
L’art. 34 comma 1 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000) stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi per compensazioni in F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare.
Per il solo anno 2020, l’art. 147 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) ha innalzato il citato limite a 1 milione di euro.
Ora il decreto Sostegni bis interviene con un ulteriore innalzamento, limitatamente all’anno 2021, portandolo a 2 milioni di euro. Dunque, riepilogando, il limite di compensazioni in F24 o rimborsi, è fissato, per ciascun anno solare in:
- 700.000 euro (limite ordinario)
- 1 milione di euro per il 2020 (limite in deroga a quello ordinario)
- 2 milioni di euro per il 2021 (limite in deroga a quello ordinario).
PROCEDURE CONCORSUALI – RECUPERO dell’IVA sui CREDITI INESIGIBILI – art. 18
Attraverso la modifica dell’art. 26 del D.P.R. 633/72, si prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa.
In sostanza, la norma ripristina la disciplina di recupero dell’Iva relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 126, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 567, Legge del 11 dicembre 2016, n. 232)
Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
START-UP INNOVATIVE – CAPITAL GAIN – art. 14
Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1 , lettere c) e c-bis), del Tuir, realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative (di cui all’art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) e Pmi innovative (di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3), acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e possedute per almeno tre anni. A tal fine non rileva la qualifica di partecipazione qualificata o non qualificata.
ACE – art. 19
Ai fini dell’ACE, si dispone che per il 2021, ai fini della valutazione del rendimento nozionale di cui all’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020, si applica l’aliquota del 15%. La norma precisa quanto segue:
- tale aliquota si applica per le variazioni in aumento di ammontare non superiore a 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio
- relativamente all’eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2020, si applica l’aliquota dell’1,3%
- relativamente al 2021, tutti gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis.
Per il periodo d’imposta 2021, la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15%, potrà essere riconosciuta in via anticipata sotto forma di credito d’imposta. In tal caso:
- qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d’imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d’imposta, quest’ultimo dev’essere restituito in proporzione a tale minore importo
- qualora nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d’imposta dev’essere restituito in proporzione a tale minore importo
- qualora nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta dev’essere restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta restituito nel periodo d’imposta precedente.
Ai fini della determinazione della variazione in aumento non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio
In conseguenza di ciò, l’ACE dell’anno fiscale 2021 sarà costituito dalla somma:
- dell’ACE calcolata con aliquota 1,3% per gli incrementi fino al 31.12.2020;
- dell’ACE calcolata con aliquota 15% per gli incrementi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.
PLASTIC TAX – art. 9
Rinviata al 01.01.2022 la data – prevista dall’art. 1 , comma 652, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) a decorrere dalla quale sarà operativa la plastic tax.
BOLLETTE ELETTRICHE – RIDUZIONE – art. 5
Prorogata al 31.07.2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici prevista dall’art. 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41
TARI – art. 6
Prevista la possibilità di ridurre la Tari a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.
DTA-CREDITO D’IMPOSTA – art. 19
Esteso fino al 31.12.2021 il termine previsto per poter beneficiare della trasformazione delle DTA in credito d’imposta
LAVORO & DETASSAZIONE
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA – art. 36
Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori 4 quote di reddito di emergenza (Rem), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.
Ciascuna quota è determinata in un ammontare pari a 400 €, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 €, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Il riconoscimento delle quote di Rem è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia di € 10.000, accresciuta di 5.000 € per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 € in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000;
- per quanto non previsto restano valide le disposizioni di cui all’art. 82 del D.L. n. 34/2020 (conv. in L. n. 77/2020)
La domanda per le quote di Rem deve essere presentata all’Inps entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto.
REDDITO DI ULTIMA ISTANZA IN FAVORE DEI PROFESSIONISTI CON DISABILITÀ – art. 37
Ai fini della corresponsione dell’indennità di ultima istanza, per i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 , ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell’assegno di invalidità, comunque esso sia denominato, è equiparato al medesimo assegno
I lavoratori in possesso dei requisiti sopra specificati, percettori degli emolumenti corrisposti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, che non hanno avuto accesso all’indennità di ultima istanza alla data di entrata in vigore del Decreto, possono presentare domanda per la corresponsione della medesima indennità entro il 31 luglio 2021.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI – art. 38
Dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e fino al 31 dicembre 2021, per le indennità di disoccupazione NASpI non si applica la riduzione del 3% prevista per ciascun mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione della stessa indennità.
Dal 1° gennaio 2022 l’importo della prestazione è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI ESPANSIONE – art. 39
Esclusivamente per l’anno 2021, viene ulteriormente diminuito il limite minimo di unità lavorative in organico, che non può essere inferiore a 100, per le imprese che, nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, intendano stipulare, in sede governativa, un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
Il medesimo limite minimo pari ad almeno 100 unità lavorative in organico è richiesto anche per le imprese o gruppi di imprese che attuano piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, ai fini del riconoscimento per un ulteriore periodo di 12 mesi della riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, prevista in caso di almeno una assunzione ogni 3 lavoratori che:
- si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia;
- ovvero abbiano maturato il requisito minimo contributivo o della pensione anticipata;
- e che abbiano prestato il consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro a fronte del riconoscimento da parte del datore di lavoro un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS, per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ) – art. 40
n alternativa ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria Covid-19, che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare:
- domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria;
- per una durata massima di 26 settimane nel periodo compreso tra la data in vigore del Decreto e il 31 dicembre 2021;
- previa stipulazione di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
Con riferimento alla stipulazione di accordi collettivi aziendali si specifica quanto segue:
- la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Con riferimento al singolo lavoratore, invece, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato;
- il trattamento retributivo perso deve essere determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del predetto accordo collettivo;
- il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale;
- gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale;
- ai lavoratori impiegati a orario ridotto per effetto dell’utilizzo di CIGS deve essere riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo (971,71 € quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24 € ovvero 1.167,91€ quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a 2.102,24€) la relativa contribuzione figurativa.
Per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE – art. 41
Dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 ottobre 2021, è istituto il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione
Ai fini dell’assunzione con il contratto di rioccupazione è necessario definire, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi.
Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Al termine del suddetto periodo, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine.
Invece, durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.
Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si applica la normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di ricollocazione è riconosciuto:
per un periodo massimo di 6 mesi;
- l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail;
- nel limite massimo di importo pari a 6.000 € su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015), l’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Inoltre, l’eventuale licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ovvero il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto beneficiando dell’esonero contributivo, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca dell’eventuale esonero già goduto non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi della presente disciplina.
In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
Il beneficio contributivo risulta cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente e, nei casi di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 2118 del c.c., l’importo contributivo è oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale
Il beneficio è concesso ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e l’efficacia delle presenti disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE
PROROGA INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI, TURISMO E SPETTACOLO – art. 42
Ai soggetti già beneficiari dell’indennità riconosciuta ai sensi del Decreto Sostegni (art. 10 D.L. n. 41/2021) è erogata una tantum un’ulteriore indennità di importo pari a 1.600 €.
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali ovvero ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori che:
- abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto;
- abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- non siano titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del Decreto;
è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 €.
Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 €:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso dei requisiti sopra descritti;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto.
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 € e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I predetti soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
- titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- titolari di pensione.
Un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 € è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui sopra di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del Decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
- con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto al medesimo Fondo;
- con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 €;
- non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità;
è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 €.
La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 €.
Le indennità non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
Dovranno essere definite le modalità e tempistiche di presentazione delle istanze
DECONTRIBUZIONE SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DEL COMMERCIO – art. 43
Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto è riconosciuto:
- l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico;
- fruibile entro il 31 dicembre 2021;
- nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021;
- con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail;
- ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Ai datori di lavoro che beneficiano del predetto esonero, si applicano, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni in materia di divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamenti collettivi.
La violazione delle disposizioni in materia di licenziamenti comporta la revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica
L’esonero contributivo:
- risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta;
- è concesso ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 e l’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
PROROGA CIGS PER CESSAZIONE E INCREMENTO DEL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE – art. 45
Al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2021, può essere autorizzata una proroga di 6 mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, qualora le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità.
Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 125 milioni di euro per l’anno 2022.
PIANO NAZIONALE PER LE SCUOLE DEI MESTIERI – art. 48
Al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell’ambito dei settori particolarmente specializzanti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021 denominato “Scuole dei mestieri”
DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI – art. 49
Prevista anche per il 2021 l’erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali.
DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA NEL SETTORE DELLA CULTURA – art. 65
I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all’indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza dell’evento morboso.
I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e le fondazioni lirico sinfoniche sono assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.
Per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo che:
- prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a)
ai fini del calcolo dell’indennità per congendo parentale (art. 23 D.Lgs. n. 151/2001) la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all’importo ottenuto dividendo l’ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito di disoccupazione involontaria. L’indennità è erogata dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) a seguito di domanda telematica e secondo le disposizioni e i requisiti indicati nel Decreto qui in esame.
INDENNITÀ PER I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA – art. 68
Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro.
I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità
- titolari di pensione.
La domanda per l’indennità è presentata all’INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, è riconosciuta un’indennità di 950 euro per il mese di maggio 2021.
ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE APPARTENENTI AI SETTORI AGRITURISTICO E VITIVINICOLO – art. 69
Alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui all’allegato I sotto riportato è riconosciuto:
- l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL
- per la quota a carico dei datori di lavoro;
- per la mensilità relativa a febbraio 2021
Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.
Allegato I
01.21.00 Coltivazione di uva
11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05 Produzione di birra
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole