PATENTE A CREDITI – SETTORE EDILE
A decorrere dal 1° ottobre 2024, l’entrata in vigore di un sistema di patente a crediti (o a punti), legato alla sussistenza di alcuni requisiti di fondo (Iscrizione alla CCIAA, DURC, DURF, formazione, DVR, RSPP, come vedremo meglio più oltre), che, partendo da un punteggio iniziale di 30 punti, può essere progressivamente decurtato in relazione alle violazioni indicate dalla legge.
In caso di perdita del punteggio oltre la soglia minima di 15 punti, l’impresa – salva la possibilità di terminare comunque l’esecuzione dell’appalto già arrivato ad una determinata percentuale di avanzamento dell’opera – perde la possibilità di operare nei cantieri (ovunque essi si si trovino), salva la possibilità di recuperare il punteggio attraverso alcune azioni.
A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024).
COSA E’
E’ una vera e propria patente a punti, ovvero uno strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro
AMBITO SOGGETTIVO
Sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Specifica 1 – Imprese anche non edili
Il principale elemento innovativo è il riferimento a tutte le imprese o lavoratori autonomi “che operano nei cantieri temporanei o mobili”. La qualificazione, in questo modo, si applica a tutte le imprese, anche non edili (ossia che non svolgono le attività di cui all’allegato X), alla semplice condizione che operino nel cantiere (si tratta, quindi, ad es., installatori di impianti, appaltatori per attività non edili, etc.).
L’estensione ha, evidentemente, una sua precisa ratio: la realtà del cantiere ha una sua rischiosità (per le lavorazioni svolte, per lo stato dei luoghi, per le interferenze, etc.) che incide egualmente su tutti coloro che partecipano alla esecuzione dell’opera, a prescindere dall’attività esercitata.
Restano esclusi coloro che effettuano “mere forniture” o prestazioni di natura intellettuale.
Specifica 2 – Imprese anche senza dipendenti
L’obbligo si applica anche alle imprese e lavoratori autonomi senza dipenenti.
Specifica 3 – Imprese e lavoratori autonomi stranieri
Le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato diverso dall’Italia dovranno essere in possesso di un documento equivalente (vedasi paragrafo successivo) rilasciato dalla competente autorità del paese d’origine e, nel caso di Stato terzo, riconosciuto secondo la legge italiana.
REQUISITI E MODALITA’ DI RICHIESTA
Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del TUSL, presentano domanda per il rilascio della patente in formato digitale attraverso il portale dell’INL.
I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal TUSL;
- c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La domanda di rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche per il tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, inclusi i consulenti del lavoro.
All’esito della presentazione della domanda, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
DOMANDA
La patente è obbligatoria a decorrere dal 01.10.2024.
Pertanto entro tale data è necessario effettuare la domanda.
Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare.
CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE
Per ciascuna patente sono disponibili, nel portale, le seguenti informazioni:
- a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del TUSL;
- g) eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del TUSL.
Alle informazioni sopra elencate possono accedere, secondo modalità individuate dall’INL e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, i soggetti titolari di un interesse qualificato, ivi inclusi i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni.
ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, che possono essere riconosciuti nelle seguenti categorie:
a. crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
b. crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui
- fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
- fino a 20 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 6, comma 1;
c. crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 5, comma 1, di cui:
- fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lettera c), n. 1.
L’attribuzione dei crediti per storicità aziendale
L’attribuzione dei crediti ulteriori
In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti.
DECURTAZIONE DEI CREDITI
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis del D.L. 19/2024. Di seguito le decurtazioni previste per ogni fattispecie di violazione:
- Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5
- Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3
- Omessi formazione e addestramento:2
- Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3
- Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:3
- Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2
- Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3
- Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2
- Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1
- Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3
- Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3
- Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101: 3
- Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2
- Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2
- Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3
- Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177: 1
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 2
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15
- Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20
- Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20
SOGLIA MINIMA CREDITI
La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).
In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto.
LA SOSPENSIONE
Obbligatoria max 12 mesi: In caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente
Possibile: Nel caso di infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente
La sospensione è a dottata da Inl che verifica, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione
RECUPERO DEI CREDITI
In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.
Condizioni:
- verifica effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere (corsi e formazione)
- eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza
OBBLIGHI DEI COMMITTENTI
La legge interviene anche sugli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, qualora affidi l’esecuzione di lavori che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV de d.lgs. n. 81/2008.
Il nuovo obbligo consiste nel verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, che operano sia in regime di appalto che di subappalto, siano dotati di una patente a crediti o dell’attestazione SOA.
SANZIONI
È fondamentale ricordare che sono previste sanzioni severe per coloro che operano senza la patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti:
- Multa che varia da 6.000 a 12.000 euro.
- Esclusione dai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Inoltre, il decreto-legge ha stabilito nuove responsabilità per i committenti o i responsabili dei lavori.
È stato aggiunto l’obbligo di verificare il possesso della patente da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, come previsto nell’articolo 90.
Le sanzioni per la violazione di queste nuove disposizioni sono state aumentate significativamente, passando da 711,92 a 2.562,91 euro, come indicato nell’articolo 157 del decreto.
MAGGIORI APPROFONDIMENTI
Le novità in materia di lavoro e la patente a crediti – Ance 2024