RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
RIVALUTAZIONE EX ART. 110 DL “AGOSTO” POSSIBILE ANCHE NEL BILANCIO 2021, MA SOLO AI FINI CIVILISTICI PER PATRIMONIALIZZARE LA SOCIETA’
SOGGETTI
- società di capitali e enti pubblici/privati residenti con attività commerciale
- società di persone, imprese individuali, enti non commerciali
- società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee residenti
CONDIZIONI
- che i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente.
- può avere solo efficacia civilistica (e non fiscale) e non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione
BENI RIVALUTABILI – Beni (materiali e immateriali) e partecipazioni – anche per singolo bene
ALTRE RIVALUTAZIONI ANCORA ATTUABILI
Decreto Agosto art. 110 – Rivalutazione nel bilancio 2020 dei beni posseduti al 31.12.2019
- imposta sostitutiva al 3% ed eventuale 10% per affrancamento saldo attivo di rivalutazione
- deducibilità maggiori ammortamenti: dall’esercizio successivo
- irrilevanza plusvalenza in caso di cessione: dal quarto esercizio successivo
Legge di Bilancio 2020 + Proroga Decreto liquidità – Rivalutazione nei bilanci 2020 2021 2022 dei beni posseduti al 31.12.2018 (per categorie omogenee)
- imposta sostitutiva del 12% (beni ammortizzabili) e del 10% (non ammortizzabili) ed eventuale 10% per affrancamento saldo attivo di rivalutazione
- deducibilità maggiori ammortamenti: dal terzo esercizio successivo
- irrilevanza plusvalenza in caso di cessione: dal quarto esercizio successivo