RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

RIVALUTAZIONE EX ART. 110 DL “AGOSTO” POSSIBILE ANCHE NEL BILANCIO 2021, MA SOLO AI FINI CIVILISTICI PER PATRIMONIALIZZARE LA SOCIETA’

SOGGETTI

  • società di capitali e enti pubblici/privati residenti con attività commerciale
  • società di persone, imprese individuali, enti non commerciali
  • società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee residenti

CONDIZIONI

  • che i beni non siano stati rivalutati nel bilancio precedente.
  • può avere solo efficacia civilistica (e non fiscale) e non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione

BENI RIVALUTABILI – Beni (materiali e immateriali) e partecipazioni – anche per singolo bene

ALTRE RIVALUTAZIONI ANCORA ATTUABILI

Decreto Agosto art. 110 – Rivalutazione nel bilancio 2020 dei beni posseduti al 31.12.2019

  • imposta sostitutiva al 3% ed eventuale 10% per affrancamento saldo attivo di rivalutazione
  • deducibilità maggiori ammortamenti: dall’esercizio successivo
  • irrilevanza plusvalenza in caso di cessione: dal quarto esercizio successivo

Legge di Bilancio 2020 + Proroga Decreto liquidità – Rivalutazione nei bilanci 2020 2021 2022 dei beni posseduti al 31.12.2018 (per categorie omogenee)

  • imposta sostitutiva del 12% (beni ammortizzabili) e del 10% (non ammortizzabili) ed eventuale 10% per affrancamento saldo attivo di rivalutazione
  • deducibilità maggiori ammortamenti: dal terzo esercizio successivo
  • irrilevanza plusvalenza in caso di cessione: dal quarto esercizio successivo

SCARICA PDF

Potrebbe Interessarti

Iscriviti alla
Newsletter

Rimani informato su tutte le novità
economiche fiscali, bandi e agevolazioni

SCOPRI

Contatti

SCARICA LA BROCHURE
CONTINUA A SCORRERE