SPESE DI TRASFERTA E DI RAPPRESENTANZA – OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DAL 2025

(Legge di Bilancio 2025 – L. 207/2024; D.Lgs. 192/2024 riforma IRPEF/IRES; DL Fiscale 12 giugno 2025)

PREMESSA E FINALITA’

Dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore nuove disposizioni che impongono l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili ai fini:

  • della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti,
  • della deducibilità delle spese per imprese e professionisti.

Le misure hanno la finalità di contrastare condotte evasive connesse all’uso del contante, specialmente nei settori della ristorazione e dei servizi di trasporto non di linea.

DECORRENZA

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i soggetti “solari”).

AMBITO OGGETTIVO – TIPOLOGIE DI SPESA SOGGETTE A TRACCIABILITA’

Le spese interessate sono:

a) Vitto

Ristoranti, bar, catering, somministrazione alimenti e bevande.

b) Alloggio

Hotel, B&B, residence, strutture ricettive.

c) Viaggio e Trasporto – solo servizi non di liena

  • Taxi
  • NCC
    (art. 1 L. 21/1992)

Non rientrano nell’obbligo:

  • biglietti aerei
  • biglietti ferroviari
  • autobus e altri mezzi di linea
    (per i quali resta applicabile la disciplina ordinaria).

d) Spese di rappresenzanza

  • pranzi/cene/offerte di ospitalità a clienti o potenziali clienti;
  • eventi promozionali, inaugurazioni, fiere;
  • omaggi natalizi o ricorrenze;
  • regalie a clienti/fornitori
  • ecc

Sono deducibili solo se pagate in modo tracciabile.

AMBITO OGGETTIVO

1) Dipendenti

Condizione per l’esenzione da tassazione dei rimborsi analitici di vitto, alloggio, taxi/NCC:

  • pagamento effettuato con mezzo tracciabile
  • documentazione intestata al dipendente o all’azienda.

Se pagate in contanti, la spesa diventa imponibile per il dipendente e indeducibile per l’impresa.

2) Imprese

e spese di vitto, alloggio e taxi/NCC sostenute in trasferta:

  • sono deducibili ai fini IRES/IRPEF e IRAP
  • solo se pagate con mezzi tracciabili (carta, bonifico, app, ecc.).

Il requisito riguarda sia:

  • spese sostenute direttamente dall’impresa,
  • rimborsi analitici ai dipendenti,
  • rimborsi a lavoratori autonomi.

3) Professionisti

Analogamente:

  • le spese di vitto/alloggio e taxi/NCC addebitate al cliente
  • i rimborsi analitici di spese sostenute per i propri collaboratori

sono deducibili solo se effettuate con mezzi tracciabili.

SPECIFICHE – SPESE VIAGGI E TRASPORTI

Taxi e NCC – soggette a rtacciabilità: l’obbligo opera solo per autoservizi pubblici non di linea.

Treni, aerei e altri mezzi di linea – fuori dall’obbligo: si applica la disciplina tradizionale, indipendente dalla tracciabilità

Parcheggi – La norma non include espressamente le spese di parcheggio. Tuttavia, in dottrina si auspica che:

  • vengano ricondotte nel concetto di “spese di viaggio”,
  • così da non erodere il plafond delle spese non documentabili esenti (15,49 € per trasferte in Italia).

AMBITO TERRITORIALE

Interpello n. 188/2025

  • Estero → NON è richiesto il pagamento tracciabile ai fini della non imponibilità del rimborso al dipendente.
  • Italia → obbligo pieno di pagamento tracciabile.

Limita l’obbligo di tracciabilità esclusivamente alle spese sostenute nel territorio italiano.

SCHEMA RIASSUNTIVO

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