SPESE DI TRASFERTA E DI RAPPRESENTANZA – OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DAL 2025
A partire dal 1° gennaio 2025, entrano in vigore nuove disposizioni fiscali che impongono l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili per la deducibilità delle spese di trasferta sostenute da lavoratori dipendenti e autonomi. Queste misure, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal Decreto Legislativo n. 192/2024 di riforma IRPEF-IRES, mirano a contrastare l’evasione fiscale e richiedono alle aziende una revisione delle policy relative alle trasferte e ai rimborsi spese.
DIPENDENTI
Introdotto l’obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili per la non concorrenza al reddito delle spese relative alle trasferte dei dipendenti.
Nello specifico, aggiungendo un ultimo periodo al citato comma 5, viene previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui al comma 5 per:
- vitto;
- alloggio;
- viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1 della legge n. 21/1992 (vale a dire taxi o noleggio con conducente).
IMPRESA
Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dall’IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici (taxi o noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.
Con l’obiettivo di contrastare comportamenti evasivi, la Legge di Bilancio 2025 introduce modifiche anche all’articolo 108 del TUIR, relativo alle spese di rappresentanza. Tali spese saranno deducibili dal reddito d’impresa esclusivamente se effettuate utilizzando strumenti di pagamento tracciabili. Resta invariato il requisito fondamentale per la deducibilità, ossia l’inerenza della spesa all’attività d’impresa.
PROFESSIONISTI
Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP) se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.). Anche in questo caso, resterebbero fermi i requisiti di deducibilità attualmente dettati dall’art. 54, commi 5 e 6, del TUIR.
DECORRENZA
Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i soggetti “solari”).
AMBITO TERRITORIALE
Il decreto legge fiscale approvato dal Governo il 12 giugno 2025 corregge l’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta ai fini fiscali, limitandolo esclusivamente alle spese sostenute nel territorio italiano
